Imposte

Detrazione del 50% sulle colonnine di ricarica, i limiti si calcolano sulla potenza addizionale

La risposta a interpello 412 precisa che i limiti non vanno riferiti alla potenza complessiva a disposizione dell’utente

di Giuseppe Latour

I limiti di potenza per gli incentivi dedicati alle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici vanno riferiti alla potenza addizionale e non a quella complessiva a disposizione dell’utente. L’innovativa interpretazione dell’agenzia delle Entrate è contenuta nella risposta a interpello n. 412 del 2020.

Il quesito riguarda l’incentivo fiscale del 50%, dedicato all’acquisto e alla posa in opera di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, attivati dalla legge di Bilancio 2019 fino alla fine del 2021. Il dubbio interpretativo arriva dal fatto che la legge prevede la possibilità di portare in detrazione anche «i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW». La domanda, allora, è se tale limite massimo sia da intendere in assoluto o come potenza aggiuntiva rispetto a quella già a disposizione.

Per rispondere alla domanda, l’agenzia ricorda quanto stabilito dalla circolare 19/E del 2020. Qui si dice che il limite di spesa di 3mila euro, comprensivo dei costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell'energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW, è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica.

Questo limite è riferito a ciascun contribuente e costituisce l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica.

Considerato che la norma fa riferimento alla «richiesta di potenza addizionale
fino ad un massimo di 7 kW», allora, questo limite, secondo le Entrate, si riferisce all’ulteriore richiesta di potenza aggiuntiva da parte dell’utente. In questo caso, allora, il contribuente potrà fruire della detrazione prevista «per le spese relative all’acquisto e alla
posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi
inclusi i costi per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW nel
predetto limite di spesa».

In conclusione, l’Agenzia precisa anche che la detrazione può essere calcolata su quanto fatturato dal fornitore di energia, «indipendentemente della potenza addizionale del 10 per cento, attribuita autonomamente dai fornitori stessi».

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