Detrazione del 50% e sconto in fattura, per comunicare la cessione all’Agenzia non serve ultimare i lavori
Ristrutturazioni edilizie
Per la detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie, ai fini della comunicazione all’agenzia delle Entrate, per l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non occorre l’ultimazione dei lavori, ma rileva il pagamento e l’emissione della fattura (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 58 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di bilancio per il 2021; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it e circolare 24/E del 2020). La regola degli stati avanzamento lavori (Sal) e l’esecuzione effettiva dei lavori, infatti, è prevista solo per il 110% e non anche per il bonus 50% per le ristrutturazioni edilizie (in cui il committente è un privato, esempio, il condominio). In sostanza, la fattura di acconto sulla quale è stato applicato lo sconto in fattura, consente comunque al committente di procedere alla comunicazione all’agenzia delle Entrate, comunicando gli estremi del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura. Resta fermo che i lavori devono comunque essere conclusi e deve essere emessa la relativa fattura per il restante corrispondente 50% del corrispettivo, il cui pagamento deve essere effettuato dal committente con bonifico bancario o postale parlante.
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