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Detrazione del 50% per l’immobile al posto del cinema se non aumenta la volumetria

Lo spazio calpestabile deve restare invariato

di Marco Zandonà

La domanda

Vorrei sapere se la costruzione di un nuovo edificio ad uso residenziale (non di lusso) in classe energetica A, effettuata a seguito di demolizione di un fabbricato pre-esistente adibito a cinema può essere considerata “ristrutturazione” e, di conseguenza, fruire delle agevolazioni fiscali. Preciso che è prevista la costruzione anche di box (da rendere pertinenziali all’abitazione).
A. P. – Torino

La risposta è affermativa sempre a condizione che la ricostruzione sia fedele senza aumento di volumetria e i due interventi, demolizione e ricostruzione, siano abilitati dallo stesso provvedimento urbanistico dei lavori come intervento di ristrutturazione edilizia (per questo, non ci deve essere aumento volumetrico; articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 175 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di Bilancio per il 2020; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). La detrazione del 50%, poi, si applica anche in presenza di cambio di destinazione d’uso (da cinema a abitazione nel caso di specie, risoluzione n. 14/E dell’8 febbraio 2005). Se l’intervento consiste nella demolizione del vecchio fabbricato e nella successiva ricostruzione, occorre che non ci sia aumento di volumetria (fedele ricostruzione eventualmente solo con cambiamento della sagoma; risoluzione 4/E del 4 gennaio 2011). In particolare, non deve realizzarsi nuovo aumento di superficie calpestabile, mentre è ammesso l’aumento di volumetria tecnica. Dal 1° luglio 2020, a norma degli articoli 119 e 121 del cosiddetto decreto rilancio, decreto - legge 34/2020, è possibile, in alternativa alle detrazione in dichiarazione dei redditi in cinque anni, optare per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di imposta all’impresa esecutrice dei lavori con successiva cessione a banche e intermediari finanziari o ad altri soggetti.

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