La domanda
Ho due figli studenti universitari con lo stesso contratto di locazione vivendo (soltanto loro) nello stesso appartamento a 250 km dalla loro residenza.
Nel contratto (redatto secondo la legge 9 dicembre 1998, n. 431) è specificata la loro quota-parte (50% - 50%) del canone. Mia moglie è casalinga e ogni anno compilo solo io il modello 730 (dall’anno scorso, il pre-compilato). Per la corretta detrazione nel modello 730 è sufficiente un solo bonifico per ogni mensilità (con conto corrente bancario co-intestato a me e a mia moglie) con l’intero importo o sono necessari due bonifici distinti per ciascun figlio?
- è forse necessario che il bonifico sia fatto da ciascun figlio (entrambi dotati di conto corrente bancario a loro intestato) e poi, visto che sono a mio carico, inserisca nel rigo E8/E10 del modello 730 gli importi da loro pagati, fino al massimo consentito di 2.633 euro per ciascuno?
R.F. – Livorno
Ai fini della detraibilità fiscale (si veda l’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies del Tuir, Dpr 917/1986), con circolare 24/E/2022, l’agenzia delle Entrate ha ribadito che «nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. Quest’ultima, tuttavia, spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti richiesti dalla norma ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di euro 2.633. Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Tuir, la detrazione compete al familiare entro i limiti sopra esposti». Il citato documento di prassi riporta altresì quanto già chiarito con risposta 5.10 nella circolare 20/E/2011:«se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione, ciascun genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a euro 2.633». In merito al pagamento dei canoni, l’onere dev'essere sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, tutti dimostrabili mediante le relative quietanze di pagamento o mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, Mav, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, eccetera).
Per quanto sopra esposto, il lettore, avendo entrambi i figli a suo carico intestatari di un unico contratto di locazione, potrà fruire della detrazione fiscale del 19% nel limite complessivo di spesa di 2.633 euro. Il pagamento può essere effettuato con un unico versamento dal proprio conto corrente.
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