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Detrazione “dimezzata” per il papà che paga l’affitto ai due figli studenti che dividono l’appartamento

La detrazione del 19% su una spesa massima di 2.633 euro spetterebbe per ognuno dei due figli se i contratti di locazione fossero due. Il genitore può effettuare il pagamento in un’unica soluzione

di Giuseppe Merlino

La domanda

Ho due figli studenti universitari con lo stesso contratto di locazione vivendo (soltanto loro) nello stesso appartamento a 250 km dalla loro residenza.
Nel contratto (redatto secondo la legge 9 dicembre 1998, n. 431) è specificata la loro quota-parte (50% - 50%) del canone. Mia moglie è casalinga e ogni anno compilo solo io il modello 730 (dall’anno scorso, il pre-compilato). Per la corretta detrazione nel modello 730 è sufficiente un solo bonifico per ogni mensilità (con conto corrente bancario co-intestato a me e a mia moglie) con l’intero importo o sono necessari due bonifici distinti per ciascun figlio?
- è forse necessario che il bonifico sia fatto da ciascun figlio (entrambi dotati di conto corrente bancario a loro intestato) e poi, visto che sono a mio carico, inserisca nel rigo E8/E10 del modello 730 gli importi da loro pagati, fino al massimo consentito di 2.633 euro per ciascuno?
R.F. – Livorno

Ai fini della detraibilità fiscale (si veda l’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies del Tuir, Dpr 917/1986), con circolare 24/E/2022, l’agenzia delle Entrate ha ribadito che «nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. Quest’ultima, tuttavia, spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti richiesti dalla norma ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di euro 2.633. Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Tuir, la detrazione compete al familiare entro i limiti sopra esposti». Il citato documento di prassi riporta altresì quanto già chiarito con risposta 5.10 nella circolare 20/E/2011:«se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione, ciascun genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a euro 2.633». In merito al pagamento dei canoni, l’onere dev'essere sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, tutti dimostrabili mediante le relative quietanze di pagamento o mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, Mav, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, eccetera).
Per quanto sopra esposto, il lettore, avendo entrambi i figli a suo carico intestatari di un unico contratto di locazione, potrà fruire della detrazione fiscale del 19% nel limite complessivo di spesa di 2.633 euro. Il pagamento può essere effettuato con un unico versamento dal proprio conto corrente.

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