Imposte

Detrazione diretta in Redditi o nel 730, asseverazione e visto non richiesti per i bonus edilizi diversi dal 110%

Adempimenti obbligatori se si decide di optare per cessione del credito o sconto in fattura

di Luca De Stefani

Niente visto di conformità o asseverazione di congruità delle spese per la detrazione diretta nel modello Redditi o nel 730 dei bonus edili diversi da quelli agevolati con il super bonus del 110%.

Visto di conformità

Non è necessario il visto di conformità per la detrazione diretta nel modello Redditi dei bonus edili diversi dal superbonus. Per i bonus non agevolati al 110%, che sono anche potenzialmente cedibili o scontabili in fattura (cioè per il bonus casa rilevante, il bonus casa acquisti, il bonus box auto dal 2022, l’ecobonus, il sisma bonus, il bonus facciate, gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo, le colonnine di ricarica di veicoli elettrici al 50% fino al 31 dicembre 2021 e l’eliminazione delle barriere architettoniche nel 2022 al 75%, se non trainata al 110%), il visto è necessario, invece, per le comunicazioni inviate alle Entrate «a decorrere dal 12 novembre 2021» (tranne nei casi in cui la fattura, i pagamenti e l’accordo stipulato tra il cedente e il cessionario siano precedenti a tale data).Si veda la tabella degli adempimenti, pubblicata sul Sole 24 Ore il 1° marzo 2022.

Congruità e bonus non 110%

Per i bonus non agevolati con il superbonus del 110%, l’asseverazione di «congruità delle spese sostenute» è obbligatoria per l’ecobonus ordinario e il bonus facciate eco, se i lavori sono iniziati dal 6 ottobre 2020 in poi e se sono terminati. L’asseverazione, infatti, serve per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione alla fine dei lavori, in quanto è contenuta nell’asseverazione dei requisiti che il tecnico deve rilasciare (circolare del 29 novembre 2021, numero 16/E, paragrafo 1.2 e articolo 8 del decreto requisiti tecnici del Mise del 6 agosto 2020).

In questi casi, non è necessario utilizzare l’allegato B del decreto asseverazioni del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020. Quest’ultima asseverazione non va inviata all’Enea, a differenza di quella per il super ecobonus (vademecum Enea sull’ecobonus ordinario del 25 gennaio 2021 e nota di chiarimento dell’Enea del 18 febbraio 2021).

Invece, dal 12 novembre 2021, solo per le cessioni del credito o «sconto in fattura» l’asseverazione di congruità delle spese è obbligatoria anche per tutti i bonus non al 110%, cedibili o scontabili in fattura. In questi casi, va predisposta in carta libera, se non compresa nell’asseverazione dei requisiti tecnici di fine lavori. In particolare, è obbligatoria per le comunicazioni trasmesse dal 12 novembre 2021, tranne se, prima di questa data, contemporaneamente la fattura era già stata emessa, l’eventuale saldo della stessa era già stato pagato e l’accordo tra cedente e cessionario era già stato stipulato. Non serve comunque per le opere in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (esclusioni, però, non applicabili per il bonus facciate).

La congruità non serve poi per il sisma bonus acquisti (ordinario o super), perché è un’agevolazione rapportata al prezzo della singola unità immobiliare acquistata con atto pubblico e non è collegata con le spese sostenute dall’impresa. Per questi motivi, questa esenzione potrebbe riguardare anche il bonus casa acquisti e il bonus box auto acquisti dal 2022.

Detrazione

Il costo per il rilascio, richiesto dal 12 novembre 2021, del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle spese, previsto per l’opzione per la cessione del credito o lo «sconto in fattura» per tutti i bonus edili non al 110%, per i quali questa opzione è possibile, sono detraibili con le percentuali dei relativi bonus minori, non solo per le spese sostenute dal 2022, come previsto dalla norma modificata dalla Legge di Bilancio 2022, ma «anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021». A prevederlo è l’articolo 3-sexies del decreto legge 30 dicembre 2021, numero 228 (decreto milleproroghe 2021), come modificato dalla sua legge di conversione 25 febbraio 2022, numero 15, oltre che una risposta interpretativa dell’agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2022.

Questi interventi legislativi e di prassi si sono resi necessari, in quanto questi costi sarebbero stati detraibili, in base alla Legge di Bilancio 2022, solo dal primo gennaio 2022, cioè dalla data di entrata in vigore dell’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto legge 34/2020.

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