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Detrazione forfettaria per gli oleoturismi da segnalare nella dichiarazione Iva

La casella 10 nel riquadro F30 del modello Iva 2021 va utilizzata per indicare il metodo adottato

di Gian Paolo Tosoni

Il modello di dichiarazione Iva, la cui scadenza è prevista per il 30 aprile prossimo, concentra tutte le regole che devono essere osservate per la applicazione del regime speciale di cui all’articolo 34 del Dpr 633/72, nonché dei particolari regimi forfettari previsti per le attività connesse.

Quest’anno segnaliamo la novità riguardante l’oleoturismo contraddistinta con la casella n. 10 nel riquadro F30 per segnalare il metodo di detrazione forfettaria adottato. Si ricorda che nel medesimo riquadro vi sono anche le attività di agriturismo, le attività agricole connesse intese come prestazioni di servizi, l’enoturismo oltre che la casella 8 che riguarda le imprese agricole generiche che applicano il regime di detrazione mediante le percentuali di compensazione.

Il collegamento dei vari righi, evidenzia che queste attività per le quali la detrazione dell’Iva viene determinata applicando la percentuale del 50% dell’imposta applicata sulle operazioni effettuate, devono essere gestite con contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 del decreto Iva. In presenza di attività agricola in regime normale come pure di rinuncia al regime forfetario per le altre attività di servizi, non è obbligatoria la separazione delle attività.

Infatti la detrazione da riportare nel rigo VF 71 corrisponde al 50% dell’ammontare complessivo dell’Iva applicata sulle cessioni riportata al rigo VE 26 che rappresenta il totale della sezione delle operazioni imponibili. In effetti l’agriturismo, l’oleturismo ed enoturismo se organizzate non possono rientrare tra le operazioni occasionali e quindi deve compilare un modulo autonomo per effetto della contabilità separata.

Tuttavia il modello Iva contempla anche una eventuale operazione occasionale consistente in una prestazione di servizio per la quale si applica il regime forfetario di cui all’articolo 34-bis del decreto Iva. Si pensi ad esempio ai dei servizi agromeccanici svolti occasionalmente dalla impresa agricola. In questo caso la fattura emessa viene compresa fra le operazioni imponibili, ma la si riporta anche nel rigo RF62 e cioé nell’area delle detrazioni. Quindi si determina l’Iva detraibile nel rigo VF 71 indicando il 50% dell’imposta applicata sulle operazioni effettuate. Avendo applicato il regime di detrazione forfetizzata l’imposta assolta sugli acquisti deve essere riportata nel rigo F16 campo 1, fra gli acquisti con iva indetraibile.

Per l’attività di oleoturismo per la quale è il primo anno di applicazione del regime forfettario è prevista anche nel quadro VO 36 la facoltà di comunicare l’opzione per il regime normale di detrazione di cui il contribuente dovrà averne valutato all’inizio del periodo di imposta la convenienza. Infatti la regola generale prevede che la detrazione forfetaria del 50% dell’Iva incassata assorbe l’imposta assolta sugli acquisti che pertanto diviene indetraibile. Il calcolo di convenienza consiste nel confronto tra l’Iva effettivamente spesa sugli acquisti ed il 50% dell’Iva applicata sulle operazioni effettuate.

Qualora il contribuente abbia effettuato delle occasionali operazioni diverse da quelle agricole, come ad esempio una occasionale rivendita di prodotti acquistati e quindi di natura commerciale, tali operazioni ai fini della detrazione vengono riportate nel rigo VF 38; nella casella VF53 viene riportata l’imposta assolta sugli acquisti detraibile specificamente. Infatti l’articolo 34, comma 5, del decreto Iva dispone che in presenza di operazione diverse è detraibile l’imposta, diversa da quella relativa ai beni ammortizzabili, sostenuta per le operazioni medesime.

La prima sezione del quadro VE è dedicata alle imprese agricole in generale che applica il regime speciale e devono essere riportate due categorie di operazioni per le quali l’Iva è stata applicata in fattura con l’applicazione delle percentuali di compensazione (esempio vino 12,3%). Si tratta dei conferimenti a cooperative di trasformazione e vendita che applicano anch’esse il regime speciale di detrazione nonché il produttore agricolo esonerato, che di per se non deve presentare la dichiarazione iva, ma che nell’anno non ha rispettato il limite di due terzi di cessioni di prodotti agricoli. In questo caso l’esonero si perde già nell’anno di effettuazione delle operazioni non agricole superiori al terzo del volume d’affari.