Imposte

Detrazione Iva con l’errore sull’operazione esente fatturata

La sentenza 2270/1/2021 della Ctr Lombardia segue la Corte di giustizia Ue: sanzioni fisse e non proporzionali

Sì alla detrazione Iva e sanzioni fisse (invece che proporzionali) per l’errore nelle operazioni esenti fatturate come imponibili. La Ctr Lombardia con la sentenza 2270/1/2021 (depositata il 15 giugno 2021) conferma l’applicazione dell’articolo 6, comma 6 del Dlgs 471/97 anche per le operazioni esenti, recependo le recenti indicazioni della Corte di giustizia (si veda la sentenza causa C-935/19 del 15 aprile 2021) e disallineandosi nettamente dalle recenti pronunce della Cassazione (si veda anche il principio di interpretazione n. 2 del Modulo 24 Iva).

Il caso verteva in merito all’applicazione dell’Iva per i corsi di formazione. Nella sentenza viene accolto quanto sostenuto dall’Amministrazione Finanziaria circa la sussistenza dei requisiti previsti ai fini dell’esenzione dall’articolo 10, comma1, n. 20), del Dpr 633 del 1972:

• da un punto di vista soggettivo la funzione pubblicistica della società appellata (in qualità di Apl autorizzata dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali)

• da un punto di vista oggettivo lo svolgimento (a mezzo di soggetti attuatori accreditati) di corsi di formazione professionale finanziati dal fondo Formatemp (soggetto a controllo e vigilanza pubblica e le cui risorse sono ex lege destinati alla finalità istituzionali di promozione di interventi e percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale).

Non spettava, invece, all’Amministrazione Finanziaria ma alla società di dare prova concreta che i singoli corsi oggetto di contestazione non soddisfacevano i requisiti formativi compatibili con gli scopi pubblici della norma di esenzione Iva. In assenza di ciò, viene, quindi, confermato il regime di esenzione Iva di cui all’articolo 10, comma 1, n. 20, del Dpr 633 del 1972, anziché l’Iva che era stata in effetti applicata.

In merito alle sanzioni viene ritenuta immediatamente applicabile la recente sentenza della Corte di giustizia Ue (si veda la sentenza causa C-935/19 del 15 aprile 2021) che ha sancito l’illegittimità delle sanzioni proporzionali per il cessionario che detrae l’Iva addebitata su un’operazione esente, nel caso in cui vi sia assenza di frode e non sussista alcuna perdita fiscale. Ciò in ottemperanza dei principi di neutralità e proporzionalità.

Contrariamente a precedenti posizioni della Cassazione, a dire il vero non condivisibili, viene, quindi, ora affermato che l’articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997 vada applicato anche nel caso di erronea qualificazione di operazioni esenti e non solo per le operazioni in cui l’Iva sia stata applicata in misura superiore a quella dovuta (errore di aliquota).

Di conseguenza, viene confermato il diritto alla detrazione in capo al committente dell’Iva erroneamente addebitata e l’applicazione delle sole sanzioni fisse (da 250 a 10mila euro).

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