Imposte

Detrazione Iva, meno vincoli sulle fatture ante scissione

Interpello 484: il beneficiario può registrare le fatture passive intestate alla società scissa, se emesse prima della data di efficacia dell’operazione e non registrate dalla stessa scissa

In caso di scissione il beneficiario, dalla data di efficacia giuridica dell’operazione, può registrare le fatture passive intestate alla scissa, se emesse prima di tale data e non registrate dalla scissa. Per quelle successive, la registrazione può avvenire solo tramite preventiva regolarizzazione. Sono i principi contenuti nella risposta 484/2022 dell’agenzia delle Entrate che puntualizza, inoltre, che per le eventuali irregolarità commesse prima di questi chiarimenti non sono dovute sanzioni.

Nel caso prospettato la società istante era la beneficiaria di un’operazione di scissione, il cui ramo trasferito non era gestito con contabilità separata. Alla luce di quanto era stato chiarito con la risoluzione 183 del 1995 (e in base all’articolo 16, comma 11, della legge 537/1993), viene confermato che - laddove manchi una contabilità separata riferita all’azienda/ramo trasferito – è determinante l’efficacia giuridica dell’operazione di scissione. Da tale data i diritti e gli obblighi (e i relativi adempimenti) ai fini Iva si trasferiscono alla società beneficiaria che potrà legittimamente emettere note di variazione in diminuzione ex articolo 26 del Dpr 633/72 (decreto Iva) in ragione di eventi che hanno determinato la riduzione, totale o parziale dell’imponibile e/o dell’imposta, verificatisi appunto dopo la data di effetto giuridico della scissione.

Dalla medesima data di efficacia giuridica la società beneficiaria potrà poi procedere alla registrazione delle fatture di acquisto, inerenti l’attività trasferita, e alla detrazione della relativa imposta ancorché le fatture siano intestate alla scissa, in quanto relative ad operazioni effettuate prima che la scissione abbia effetto (e non registrate dalla società scissa). Al contrario, le fatture di acquisto emesse nei confronti della società scissa successivamente alla data di efficacia giuridica della scissione parziale anziché nei confronti della società beneficiaria non possono essere considerate pienamente regolari (atteso che l’ordinamento legislativo ha predisposto una serie di strumenti affinché i creditori delle società coinvolte in atti di scissione ne siano informati ed abbiano piena contezza della data di effetto dell’operazione straordinaria), conseguentemente la società beneficiaria ai fini della registrazione e detrazione dell’Iva dovrà procedere alla regolarizzazione in base all’articolo 6, comma 8, lettera b), del Dlgs 471/1997 (mediante emissione di un’autofattura, TD20).

L’Agenzia precisa, inoltre, che la regolarizzazione potrà avvenire cumulativamente per ciascun fornitore.

Inoltre, nel presupposto che l’Iva indicata nelle fatture sia stata regolarmente liquidata (e che la società scissa non abbia registrato tali fatture e operato la detrazione) l’Agenzia conferma che non sono irrogabili sanzioni per le fatture registrate dalla società beneficiaria, senza aver proceduto alla regolarizzazione descritta, ricevute in data anteriore ai chiarimenti forniti dalle Entrate.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©