Detrazione Iva sulle schede telefoniche prepagate per i dipendenti
La risoluzione 69/E riconosce il diritto in caso di acquisto fatturato direttamente dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza dei servizi di telecomunicazione
L’acquisto delle schede telefoniche prepagate effettuato da un’impresa a favore dei propri dipendenti e fatturato direttamente dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza dei servizi di telecomunicazione dà diritto alla detrazione dell’Iva secondo le regole e i tempi previsti dall’articolo 19 del Dpr 633/1972.
La risoluzione 69/E/2020 risolve il dubbio sulla possibilità, o meno, di detrarre l’Iva sugli acquisti di servizi di telefonia mobile ricaricabile, effettuati dalle imprese nelle vesti di utilizzatori finali e non per una successiva rivendita.
Considerato il quadro normativo ed interpretativo poco chiaro sul punto, la linea adottata dall’amministrazione finanziaria, in passato, è stata a volte nel senso di far prevalere l’indetraibilità dell’imposta collegata al regime Iva monofase, provvedendo in alcuni casi, in sede di accertamento, al recupero dell’imposta illegittimamente detratta. La pronuncia delle Entrate mette la parola fine sulla questione bloccando ogni eventuale attività accertative in atto orientate in tal senso.
Come rilevato nella risoluzione, il diritto alla detrazione, garanzia del principio di neutralità dell’imposta, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni.
Vero è che nell’ambito del regime speciale previsto dall’articolo 74 del Dpr 633/1972, l’Iva sull’intero valore aggiunto realizzato a partire dalla fase iniziale di produzione e distribuzione dei beni/servizi fino al momento della vendita al consumatore finale è dovuta dal cedente della catena economica, nel caso in specie il titolare della concessione per i servizi di telefonia. Tutte le successive cessioni, le quali avvengono nella fase di commercializzazione al pubblico, sono escluse dal campo applicativo dell’imposta fino al consumo finale. Ciò, tuttavia, non preclude la possibilità degli operatori che intervengono nei vari passaggi della filiera, (distributori e rivenditori), di portare in detrazione l’Iva pagata sui beni/servizi afferenti tali operazioni.
Quanto alle modalità di fatturazione, l’articolo 4 del decreto del ministro delle Finanze 366/2000 prevede che, in riferimento alle vendite di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione effettuate nei confronti del pubblico, l’Iva non vada indicata separatamente dal corrispettivo della prestazione. Tale regola non vale quando le stesse operazioni sono realizzate dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza direttamente nei confronti delle imprese che fruiscono dei servizi.
Prevendendo in sostanza che nella fattura destinata ad un soggetto passivo ai fini Iva l’imposta sia esposta separatamente dalla basa imponibile, è la stessa lettera della norma l’elemento a sostegno della tesi sulla detraibilità allorché la società opera nelle vesti di acquirente/ consumatore finale e non come operatore che interviene nel processo di distribuzione dei servizi telefonici. La risposta dell’Agenzia che accoglie tale interpretazione rappresenta un passo in avanti importante per l’intero settore e consente ad ogni impresa o professionista titolare di partita Iva, di acquistare nell’esercizio di impresa arte e professione una carta Sim ricaricabile con diritto pieno di detrazione.