Detrazione per riqualificazione energetica anche per immobili strumentali
Nella dichiarazione Redditi 2018 entra anche la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica sugli immobili strumentali, ma solo se utilizzati direttamente dall’impresa.
In uno dei periodi clou dell’anno, ossia quello dichiarativo, è bene tenere conto, con riferimento a una delle agevolazioni che fanno parte del panorama tributario nazionale, ossia quella sugli interventi di riqualificazione energetica, che essa riguarda anche gli immobili strumentali, ma con dei precisi limiti.
Possono usufruire, infatti, della detrazione per gli interventi in oggetto, le persone fisiche, ivi compresi gli esercenti attività artistica e professionale, gli enti e i soggetti di cui all’articolo 5, del DPR 917/1986, nonché i soggetti titolari di reddito d’impresa, limitatamente, però, alle spese per l’esecuzione di interventi su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale.
In altre parole, per tali ultimi soggetti, trovano esclusione dall’agevolazione sia gli immobili strumentali per natura, ossia quelli strumentali non utilizzati direttamente dall’impresa per l’esercizio della propria attività, sia gli immobili patrimonio che quelli merci, ossia quelli al cui scambio o alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa. Non possono, quindi, sostanzialmente beneficiare della detrazione le società esercenti attività di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita in relazione alle spese di ristrutturazione di un immobile merce.
La normativa sulla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, infatti, ha come fine il miglioramento degli edifici esistenti a favore, in base a un’interpretazione sistematica, esclusivamente degli utilizzatori degli immobili e non anche dei soggetti che ne fanno commercio.
Anche le società esercenti attività di locazione non possono fruire della detrazione prevista per le spese di riqualificazione energetica, con riferimento agli interventi eseguiti sugli immobili adibiti a locazione abitativa. Infatti, nonostante l’articolo 2 del Dm 19 febbraio 2007, attuativo delle norme in commento, comprenda tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione anche i soggetti titolari di reddito d’impresa, la detrazione spetta esclusivamente, come già detto, con riferimento agli interventi eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati dalle imprese nell’esercizio della loro attività imprenditoriale.
Nel modello Redditi SC 2018 gli interventi per la riqualificazione energetica vanno indicati, qualora la società di capitali non sia trasparente, dapprima nel quadro RS, al rigo RS80, e successivamente riportati nel quadro RN, al rigo RN10 semplicemente denominato «Detrazioni».
Se la società di capitali è, invece, «trasparente», allora l’agevolazione derivante dagli interventi di riqualificazione in oggetto vanno dapprima indicati nel quadro TN, del modello Redditi SC 2018, e più precisamente nel rigo TN11, e di conseguenza «ribaltati» sui soci, così come avviene per le società di persone. Per tali ultimi soggetti, infatti, le spese in oggetto devono confluire nel quadro RN, rigo RN17, del modello Redditi SP 2018. Bisogna fare attenzione, però, che per le società semplici, le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica vanno indicati nel quadro RP, sempre del citato modello.
In presenza di consolidato nazionale, la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica va indicata dalla consolidante e dalle singole consolidate, nel quadro GN, denominato «Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato», e più precisamente nel rigo GN16 «Spese agevolate».
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