Imposte

Detrazione della spesa solo con la piena tracciabilità del flusso finanziario

La risposta a interpello 247: niente bonus se uno o più dei passaggi intermedi avvengono in contanti

Per detrarre una spesa è necessaria la prova del flusso finanziario da chi paga sino al beneficiario, attraverso una catena ininterrotta di pagamenti con strumenti tracciabili: se uno o più dei passaggi intermedi avvengono in contanti, manca la tracciabilità e la spesa non è detraibile. Le spese interessate sono quelle che attribuiscono la detrazione del 19 per cento, come ad esempio spese sanitarie e veterinarie, tasse universitarie, spese funebri, ausili per disabili e molte altre.

Questa interpretazione è contenuta nella risposta dell’agenzia delle Entrate 247 del 5 agosto 2020 all’interpello di una società di software che chiedeva lumi sulla validità della certificazione di spesa attraverso un programma creato per rendicontare i pagamenti a favore di strutture sanitarie eseguiti in contanti da utenti che, per i più disparati motivi, non possiedono un conto corrente bancario.

In particolare, la procedura prevede che il paziente paghi la prestazione sanitaria in contanti, mentre il professionista o la struttura sanitaria, attraverso un portale informatico, attribuisce il pagamento in modo univoco al paziente identificandolo tramite scansione della tessera sanitaria e presentazione di un documento d’identità. Accertata l’identità il contante viene riscosso e viene rilasciata dal software una ricevuta di pagamento, da allegare alla fattura, sulla quale sono indicati tutti i dati del paziente, i riferimenti del medico con la prestazione eseguita e relativa data. La moneta contante confluisce in un conto di un istituto di pagamento autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia, il quale effettua nei confronti del medico tanti singoli bonifici per quanti sono i pagamenti effettuati con tutti i dati del paziente e della prestazione inseriti nella causale.

L’obiettivo di tale procedura è collegare univocamente ciascun pagamento in contante con la singola prestazione sanitaria, attraverso un sistema di rendicontazione certificato da un istituto di pagamento. L’Agenzia però ricorda che in una filiera di pagamento qualunque passaggio di contante rende inopinatamente, ma anche inevitabilmente del tutto inefficace il tracciamento.

L'Agenzia ricorda per l’ennesima volta che la legge di Bilancio 2020 condiziona la detraibilità al pagamento mediante «versamento bancario o postale» ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/97, il quale elenca carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento». La risposta dà atto che si tratta di un elenco non esaustivo, ma ritiene che siano ammessi solo i pagamenti che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione dell’autore al fine di permettere efficaci controlli dell’Agenzia: a tale scopo è necessario che l’intero flusso finanziario avvenga dal soggetto che sostiene la spesa al soggetto beneficiario attraverso una catena ininterrotta di pagamenti tracciabili.

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