Detrazioni fruibili l’anno seguente
Non si perdono le detrazioni di cui si ha diritto se non è stato possibile fruirne nell’anno in cui è stata prestata l’attività lavorativa e se i relativi compensi sono stati erogati nell’anno successivo, dopo il 12 gennaio. Ciò, quantomeno, nel caso dei rapporti di lavoro a tempo determinato, della durata di dodici mesi e a cavallo di due periodi di imposta, come spiegato dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 127/E di ieri.
La situazione, prospettata da un lavoratore del servizio di volontariato civile, riguardava i compensi relativi al mese di dicembre 2015, ma corrisposti a fine gennaio 2016. Nella certificazione unica 2016 per il 2015 il datore di lavoro non aveva considerato né compensi né detrazioni riferibili al mese di dicembre 2015; nella Cu 2017, invece, aveva tenuto conto dei compensi di dicembre 2015, ma non delle corrispondenti detrazioni.
Posto che i compensi percepiti per il servizio di volontario civile sono da ascriversi alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, vige l’obbligo di operare le ritenute fiscali sulle somme e i valori imponibili corrisposti in ciascun periodo di paga (secondo le regole dell’articolo 23 del Tuir) ed effettuare le detrazioni di imposta dovute. In particolare le cosiddette “altre detrazioni” (articolo 13 Tuir), spettano in ragione del reddito complessivo percepito e, ai nostri fini, del numero dei giorni dell’anno relativi al periodo di durata del rapporto di lavoro. Quindi, in linea di principio, le detrazioni dovrebbero essere calcolate in base al periodo di lavoro prestato nell’anno, ciò anche per evitare che in quello successivo sia superato il limite massimo invalicabile di 365 giorni. Tuttavia, secondo le Entrate, tenuto conto del particolare caso in esame, si può ritenere che nel secondo anno sia possibile calcolare le detrazioni tenendo conto del periodo dell’anno precedente per il quale il dipendente non ha potuto beneficiarne.
Al riguardo, per il riconoscimento delle detrazioni non fruite di dicembre 2015, il sostituto d’imposta avrebbe dovuto indicare al punto 11 della sezione “dati fiscali” della CU 2017, relativa all’anno 2016, il codice 4 e, al punto 6 della medesima sezione dedicata al “numero di giorni per i quali spettano le detrazioni”, la somma dei giorni lavorati a dicembre 2015 con quelli lavorati nel 2016 relativi allo stesso rapporto di lavoro. Il codice 4, infatti, riguarda i periodi particolari in cui non vi sia coincidenza tra il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni e la durata del rapporto di lavoro nell’anno.
Resta fermo che, in base all’articolo 51, comma 1, del Tuir «si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono».