Adempimenti

Detrazioni in Redditi e nel 730, l’e-mail di conferma prova il pagamento tracciabile con l’App

La circolare 7/E ammette anche la ricevuta via mail per la transazione collegata a istituti di moneta elettronica

L’e-mail di conferma è una prova sufficiente della tracciabilità del pagamento tramite App o smartphone, se collegati ad istituti di moneta elettronica autorizzati. La circolare 7/E/2021 introduce una semplificazione per contribuenti, Caf e professionisti, in coerenza con le finalità delle nuove norme e con la disciplina dei sistemi di pagamento.

In particolare a pagina 30 della circolare viene specificato che, in caso di pagamento con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati, il contribuente deve esibire al Caf o al professionista la prova che il pagamento è avvenuto per il tramite delle predette applicazioni, che può essere rappresentato anche dalla e-mail di conferma dell’Istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui si sta effettuando l’operazione. Nei casi in cui il contribuente non ha la possibilità di dare con altro mezzo la prova del pagamento, può esibire l’estratto del conto corrente della banca a cui l’istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app.

Viene così integrato e reso più coerente con le norme vigenti un orientamento già emerso nel corso del 2020 attraverso una serie di risposte ad interpello.

In particolare, nella risposta 230/2020 a un interpello l’Agenzia sembrava aver ristretto drasticamente il campo applicativo delle detrazioni legate a pagamenti con sistemi di moneta elettronica come, ad esempio, le numerose app con prefisso o suffisso «pay» ed i borsellini elettronici (wallet) presenti sui cellulari, imponendo al contribuente l’onere di esibire non solo la ricevuta di pagamento, ma anche l’addebito sul proprio conto bancario.

L’Istituto di moneta elettronica traccia i pagamenti come qualsiasi altro sistema di e-payment, ma l’Agenzia aveva assegnato inizialmente rilievo essenziale al fatto che l’app sia collegata ad un conto bancario e che dalle rilevazioni contabili della banca o dalle transazioni della app fosse possibile garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Si richiedeva quindi di provare la spesa con l’estratto conto della banca e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche con la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app.

Adesso viene finalmente chiarito che l’esibizione dell’estratto conto è l’extrema ratio, e serve solo nel caso in cui il contribuente non possa dimostrare altrimenti il pagamento tracciato.

L’e-mail inviata dalla piattaforma di pagamenti elettronici è ritenuta pienamente sufficiente, a prescindere dall’esibizione dell’estratto conto.

La circolare nulla dice, invece, dei sistemi di pagamento con moneta complementare (si veda l’articolo), per cui si deve ritenere che, purtroppo, l’Agenzia continui a considerarli strumenti non tracciati e, quindi, inammissibili per la detrazione.

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