Detrazioni, tempi stretti per esercitare il diritto
Esercizio del diritto alla detrazione limitato fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva riferita all’anno in cui vi è l’esigibilità dell’imposta ed entrata in vigore immediata della norma, senza alcun periodo transitorio. Sono questi i due contemporanei effetti che scaturiscono dalla modifica apportata al primo comma dell’articolo 19 del testo unico Iva ( Dpr 633/72 ) dalla cosiddetta manovrina varata martedì scorso in consiglio dei ministri.
Si tratta di una modifica di non scarso rilievo visto che impatta immediatamente sul diritto alla detrazione esercitabile dai contribuenti, soggetti passivi da un punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, che dal momento di entrata in vigore della nuova norma avranno tempo solo fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta, per esercitare, appunto, il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte.
In altre parole, il termine si abbrevia notevolmente tenuto conto, tra l’altro, che la dichiarazione Iva dal 2018 vedrà il termine ultimo per la sua presentazione individuato con la fine del mese di aprile dell’anno successivo all’anno di riferimento.
Non solo. Nella bozza di decreto di cui il Sole 24 Ore è in possesso sembra completamente mancare una disposizione che regolarizzi il cosiddetto periodo transitorio, ossia che cosa accade, giusto per essere pratici, al diritto alla detrazione dell’imposta divenuta esigibile nel 2016 e nel 2015 visto che il nuovo limite temporale risulta essere già ampiamente spirato.
Seguendo la nuova disposizione, infatti, ove per le fatture ricevute nel corso degli anni 2015 e 2016 il contribuente non avesse ancora esercitato, alla data di entrata in vigore della nuova norma, il proprio diritto alla detrazione, tale diritto verrebbe completamente perso visto che per le fatture del 2015, l’esercizio della detrazione avrebbe potuto essere esercitato entro il 30 settembre 2016, data di scadenza per la trasmissione della dichiarazione Iva annuale del medesimo anno, mentre per le fatture 2016 il diritto alla detrazione avrebbe potuto essere esercitato solo entro il 28 febbraio scorso (3 marzo, grazie alla piccola proroga).
Allo stato attuale, infatti, e quindi prima dell’entrata in vigore della nuova norma, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile. Per le fatture del 2015, quindi, tale termine è attualmente fissato alla data del 30 aprile 2018, mentre per le fatture del 2016 la data ultima è quella addirittura del 30 aprile 2019.
In mancanza del periodo transitorio, quindi, è inevitabile far notare il grave danno che andrebbero a subire quei contribuenti che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora ad oggi esercitato il proprio diritto alla detrazione con riferimento all’imposta divenuta esigibile nel corso del 2015 e del 2016.
Facendo notare che l’articolo 167 della direttiva europea di refusione, 112/2006/UE, stabilisce semplicemente che «il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile», senza fissare, quindi, particolari limiti temporali, e che la Corte europea ha stabilito che le direttive comunitarie in materia di Iva non ostano alla previsione di un termine di decadenza per la detrazione dell’imposta (cause riunite C-95/7 e C-96/7 del 2008), è bene tenere conto che la stessa Corte ha altresì affermato che l’attuale termine biennale non rende impossibile ed eccessivamente difficile l’esercizio del diritto alla detrazione.
Ci si chiede, quindi, se la fissazione del nuovo termine non vada a rendere eccessivamente difficile il diritto alla detrazione tenuto conto del fatto che l’Amministrazione finanziaria ha, invece, a disposizione termini ben più ampi per l’accertamento.
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di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware