Adempimenti

Dichiarazione di alto mare anche al Centro operativo di Pescara

Modulo su carta al Centro operativo di Pescara nel caso di non residenti. Nella casella 2 può essere indicato il numero Imo con il nome della nave

Pubblicato il primo attesissimo intervento dell’agenzia delle Entrate sul tema della dichiarazione di alto mare, obbligatoria per avvalersi dal 14 agosto 2021 del regime di non imponibilità ex articolo 8-bis, nelle operazioni aventi ad oggetto navi destinate ad attività commerciale adibite alla navigazione in alto mare, ovvero beni e servizi alle stesse destinati e dell’esclusione da Iva delle operazioni di locazione, noleggio e simili non a breve termine di unità da diporto ex articolo 7-sexies, lettera e-bis, legge Iva. Con la risoluzione 54/E/2021 l’Agenzia anticipa la prossima pubblicazione di un modello in inglese e interviene su alcune criticità operative sollevate da operatori e associazioni fornendo “specifici accorgimenti” compilativi.

Riguardo al soggetto tenuto alla presentazione l’Agenzia chiarisce che – esclusivamente nel caso di soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati nel territorio dello Stato – pur essendo consentita l’effettuazione dell’adempimento nei modi previsti dal provvedimento 151377/2021, è consentito inviare al Centro operativo di Pescara (CoP) all’indirizzo cop.pescara@agenziaentrate.it copia scansionata del modello di dichiarazione, sottoscritto con firma autografa, insieme a copia di un documento di identità, specificando obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio Dichiarazione “nautica” alternativa al provvedimento 15 giugno 2021.

Sarà in questi casi il CoP a comunicare il numero di protocollo di ricezione per consentirne l’indicazione nella fattura in luogo del protocollo della dichiarazione telematica.

Le Entrate chiariscono che la dichiarazione può essere presentata direttamente dal committente, dall’armatore, dal proprietario, dal comandante o dal soggetto che abbia la responsabilità̀ gestionale effettiva della nave – come previsto dalla risoluzione 6/E/ 2018 – o, per conto di questi, da un intermediario delegato.

Per il caso dei fornitori cosiddetti indiretti, ossia fornitori di beni e servizi non acquistati direttamente dal “dichiarante” (quali le prestazioni di servizio ex articolo 8-bis, comma 1, e), o le operazioni di bunkeraggio navale), l'Agenzia indica che il dichiarante deve presentare la dichiarazione indicando nella Sezione II del Quadro B i dati dei soli fornitori cosiddetti diretti. Una volta ricevuta la copia della dichiarazione (secondo le modalità previste dal provvedimento), il fornitore diretto dovrà trasmetterla (con indicazione del relativo protocollo rilasciato dall’agenzia delle Entrate) ai propri cedenti o prestatori che abbiano titolo ad applicare il regime di non imponibilità. Tutti i fornitori, diretti e indiretti, sono infatti tenuti ad indicare il protocollo della dichiarazione rilasciato dall'Agenzia (ovvero, deve ritenersi, dal CoP) nelle fatture emesse.

Ai fini dell’identificazione della nave, l’Agenzia chiarisce che nella casella 2 (numero di iscrizione) può essere indicato anche il numero Imo con il nome della nave e, per il caso di navi in costruzione, di cui restano problemi di coordinamento con la risoluzione 39/E, il codice convenzionale 9999999, lasciando vuota la casella 1 (Paese di iscrizione) e compilando la casella 3 (nome della nave) con un numero progressivo (1, 2, 3...) quando la dichiarazione si riferisce a più̀ imbarcazioni in costruzione dello stesso dichiarante, ferma restando la necessità di barrare le caselle 7 (se dichiarazione ex ante o ex post) e 10 (possesso della documentazione).

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