Adempimenti

Dichiarazione congiunta per erogazioni alla politica oltre i 3mila euro

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di Gabriele Sepio

Erogazioni a circoli, partiti e movimenti politici con obbligo di dichiarazione congiunta oltre 3mila euro. È questo uno degli aspetti modificati dalla norma “spazzacorrotti” (legge 3/2019), che ha ridotto da 5 a 3mila euro la soglia di erogazione oltre la quale scatta l’obbligo di informativa previsto dalla legge 659/1981. La disposizione si applica anche ai finanziamenti/contributi in favore di coloro che rivestono o sono candidati alla carica di parlamentare, consigliere regionale, provinciale e comunale, nonché ai soggetti che hanno la presidenza, la segreteria o la direzione politico-amministrativa nei partiti, per cui bisognerà prestare particolare attenzione al fine di non incorrere in sanzioni.

Per le erogazioni che sforano il limite annuo, il soggetto erogante e il beneficiario dovranno sottoscrivere una dichiarazione congiunta, in un unico documento, da depositare presso la presidenza della Camera dei deputati o inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Tale adempimento deve essere effettuato entro tre mesi dalla percezione del contributo o, in caso di finanziamenti erogati da uno stesso soggetto che superino i 3mila euro solo nel loro ammontare annuo, entro il mese di marzo dell’anno successivo.

L’inosservanza dell’obbligo dichiarativo o l’indicazione di importi inferiori rispetto a quelli erogati/ricevuti sono sanzionati con una multa da due a sei volte l’ammontare non dichiarato, oltre alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici (articolo 4, comma 6 della legge 659/1981).

Attenzione, poi, alla forma giuridica del soggetto erogante. Quando i contributi provengono da società, bisogna rispettare anche le regole sul finanziamento illecito ai partiti (legge 195/1974): sono consentiti solo finanziamenti deliberati dall’organo competente e regolarmente iscritti in bilancio, pena la reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa fino al triplo delle somme versate, sia per chi riceve, sia per chi eroga.

Laddove, invece, il finanziamento provenga da fondazioni, associazioni o comitati e superi 5mila euro, i soggetti eroganti saranno tenuti ad assolvere anche gli obblighi di trasparenza previsti per i partiti (Dl 149/2013), ossia pubblicazione sul proprio sito internet, entro il 15 luglio di ogni anno, di statuto e documenti contabili (rendiconto di esercizio, relazione di gestione, nota integrativa e relazione del revisore, ove prevista), comunicazione ai presidenti delle Camere di tali dati e ulteriore pubblicità sul sito ufficiale del Parlamento.

A fronte di questi adempimenti, i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro ai partiti politici possono beneficiare di una agevolazione ai fini delle imposte dirette, con una detrazione pari al 26% per importi compresi tra 30 e 30mila euro. La misura, tuttavia, riguarda solo i finanziamenti a partiti e movimenti politici iscritti nell’apposito registro dell’articolo 4 del Dl 149/2013 e che, nel periodo d’imposta in cui sono effettuati, abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera o al Senato. Per cui bisognerà prestare particolare attenzione anche a questo aspetto, visto che le erogazioni a favore di soggetti diversi (come comitati elettorali, liste o singoli candidati) non danno diritto ad alcuna detrazione (Risoluzione 220/E del 30 maggio 2008).

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