Imposte

Dichiarazione Imu per alloggi sociali, fabbricati «merce» e case dei militari

Il ministero si adegua alla Cassazione: documento obbligatorio per l’esenzione. L’onere della comunicazione è «un principio generale del diritto tributario»

di Giuseppe Debenedetto

Il beneficio dell’esenzione dall’Imu per i fabbricati “merce”, gli alloggi sociali e le case dei militari è subordinato alla presentazione della specifica dichiarazione, pur in assenza di un’espressa previsione «a pena di decadenza». Lo ha chiarito il dipartimento delle Finanze a Telefisco 2023, prendendo atto del recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione.

Si tratta di una questione sorta con il Dl 102/2013, che ha introdotto cinque fattispecie di esonero dall’Imu soggette all’obbligo dichiarativo, previsto «a pena di decadenza» dal beneficio:

1. i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (fabbricati «merce»);

2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

3. gli alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

4. gli immobili del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare;

5. gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati ad attività di ricerca scientifica.

La Cassazione si è più volte espressa in ordine all’obbligo dichiarativo relativamente ai casi dei fabbricati “merce”, confermando che l’esonero dall’Imu presuppone la presentazione della dichiarazione a pena di decadenza dal beneficio (decisioni 21465 del 6 ottobre 2020, 5190 e 5191 del 17 febbraio 2022 e 25774 del 1° settembre 2022). In particolare, con la pronuncia 25774/2022 la Cassazione ha peraltro evidenziato che non è sufficiente l’indicazione nel bilancio della destinazione degli immobili alla vendita, rimarcando la necessità della dichiarazione.

Gli sviluppi della giurisprudenza

Nel 2020 è cambiato lo scenario con l’introduzione della nuova Imu (legge 160/2019), che non ha previsto più le fattispecie di dichiarazioni da presentare a pena di decadenza dal beneficio: si poteva dedurre che la mancata presentazione della dichiarazione Imu non facesse perdere i benefici al contribuente. In tal senso si è espresso lo stesso dipartimento delle Finanze a Telefisco 2020, evidenziando che, in caso di mancata presentazione della dichiarazione, il contribuente non perde mai il diritto al beneficio previsto dalla norma, ma deve essere sanzionato con il minimo importo previsto per legge (50 euro), peraltro riducibile a un terzo in caso di adesione, come previsto dall’articolo 1, comma 775, della legge 160/2019.

Tuttavia, con le decisioni 5190 e 5191 del 2022 la Cassazione ha avuto modo di evidenziare che la legge 160/2019 (nuova Imu) non ha abrogato il Dl 102/2013, riaprendo la questione sui casi soggetti all’obbligo dichiarativo a pena di decadenza.

Da qui il quesito formulato al dipartimento delle Finanze, considerando che la disciplina sulla nuova Imu prevede tre fattispecie (fabbricati merce, alloggi sociali e immobili forze armate e militari) soggette «in ogni caso» all’obbligo dichiarativo, per cui si dovrebbe attribuire alla dichiarazione un’efficacia costitutiva dell’agevolazione. Conclusione rafforzata dal recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, che ritiene la dichiarazione per gli enti non commerciali indispensabile per ottenere l’esonero dall’Imu, pur in assenza di un’espressa previsione «a pena di decadenza» per tale fattispecie (Cassazione 32742/2022 e 37385/2022).

Ebbene, a Telefisco 2023 il dipartimento delle Finanze prende atto dei recenti sviluppi giurisprudenziali e in particolare della decisione 37385/2022 della Cassazione, nella quale si legge che «il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (v. Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022)».

Pertanto l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo è necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale; ed è in questa nuova ottica che dev’essere letta la disposizione contenuta nella legge 160/2019, che ai fini dell’applicazione dell’esonero per i casi segnalati (fabbricati “merce”, alloggi sociali, immobili delle forze armate/militari) impone, «in ogni caso», la presentazione della dichiarazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©