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Dichiarazione Imu con invio «tardivo» entro il 28 settembre anche per i terreni

Chi ottiene la qualifica di Iap o coltivatore è tenuto all’invio per avere l’esenzione dall’imposta

di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Il prossimo 28 settembre scadono i 90 giorni successivi al termine per la presentazione della dichiarazione Imu; coloro che non hanno ancora adempiuto all’obbligo, possono farlo entro questa data al fine di evitare che la stessa sia considerata omessa.

Come previsto dal comma 769 della legge 160/2019, l’obbligo di trasmissione della dichiarazione Imu sussiste ogniqualvolta si verifichino dei fatti o degli atti che comportino delle modificazioni nei dati e negli elementi dichiarati dai quali consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta e, comunque, in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta. Ad esempio, una variazione derivante da un atto notarile non deve essere comunicata poiché già conoscibile al Comune.

Il termine ordinario per l’invio è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta; l’invio entro 90 giorni dalla scadenza consente di considerare la stessa come tardiva e non omessa.

L’obbligo per gli agricoltori

Imprenditori agricoli professionali (Iap) e coltivatori diretti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione Imu in alcuni casi. Il comma 758 della legge 160/2019 prevede l’esenzione da imposta per i terreni posseduti e condotti da Iap e coltivatori diretti, indipendentemente dalla loro ubicazione; pertanto, chi acquisisce la qualifica di Iap o coltivatore diretto deve trasmettere la dichiarazione Imu per poter fruire dell’esenzione. Analogo obbligo sussiste nel caso in cui si perda la predetta qualifica e il terreno, conseguentemente, torni ad essere assoggettato ad Imu. La dichiarazione non va presentata ogni anno, ma solo per l’esercizio in cui si acquisisce (o si perde) la qualifica.

Un’altra fattispecie in cui è necessario presentare la dichiarazione Imu è quella in cui un terreno edificabile cessa di essere coltivato da un soggetto Iap o Cd. Il comma 741, lettera d) della legge 160/2019 dispone, infatti, che si considerino terreni agricoli anche le aree edificabili a condizione che siano possedute e condotte da Iap o Cd. Nel momento in cui il soggetto che le coltiva perde la qualifica o smette di coltivare direttamente tali terreni, è necessario trasmettere la dichiarazione Imu per darne notizia al Comune.

Va, infine, presentata la dichiarazione anche quando l’immobile ha acquistato oppure perso, durante l’anno, il diritto all’esenzione. Questo potrebbe essere il caso dei fabbricati rurali strumentali destinati allo svolgimento della attività agrituristica per i quali nel corso del 2020 è stata disposta l’esenzione da Imu.

Le sanzioni

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, trova applicazione la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione si applica, invece, la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Se il versamento dell’imposta è avvenuto correttamente, trova applicazione la sanzione in misura fissa.