Adempimenti

Dichiarazione Imu senza proroga per gli enti non commerciali

Non si applica il rinvio al 31 dicembre previsto dal decreto Semplificazioni. Seconda chance con ravvedimento e modello tardivo entro il 28 settembre

Entro giovedì 30 giugno gli enti non commerciali (Enc), compresi gli enti del terzo settore, devono presentare la dichiarazione Imu 2022 per l’anno d’imposta 2021. La disposizione, contenuta nell’articolo 35, comma 4 del Dl 73/2022 (decreto Semplificazioni) che sposta al 31 dicembre 2022 l’adempimento, opera solo per la dichiarazione delle persone fisiche e degli enti commerciali.

La norma nello stabilire il differimento indica la dichiarazione Imu che deve essere presentata in base all’articolo 1, comma 769 della legge 160/2019. Lo specifico riferimento al comma 769 non consente di ricomprendere nello spostamento anche la dichiarazione degli enti non commerciali.

Proprio il comma 769 esclude esplicitamente dall’ambito aplicativo della disposizione i soggetti passivi Imu indicati nel comma 759, lettera g), che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Imu in riferimento alla previsione del comma 770. Il differimento risponde anche al fatto che per la dichiarazione Imu di persone fisiche ed enti commerciali è in corso di pubblicazione della nuova modulistica che dovrà, presumibilmente, essere utilizzata fino dall’anno d’imposta 2021.

Quindi gli enti non commerciali, pubblici e privati, possessori di immobili soggetti alle regole di esenzione parziale o totale ai fini Imu per l’anno d’imposta 2021, per rinnovare la dimostrazione della condizione di spettanza dell’esenzione totale o parziale dei beni posseduti e utilizzati, entro il 30 giugno devono presentare la dichiarazione Imu 2022 Enc, secondo la modulistica del Dm 26 giugno 2014 provvisoriamente utilizzabile. Se non vi provvedono possono contare sul ravvedimento, che evita l’omissione, presentando la dichiarazione tardiva entro il 28 settembre 2022.

Dall’anno d’imposta 2020 l’articolo 1 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020), ha confermato il diritto all’esenzione sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali (compresenza dei requisiti oggettivo e soggettivo), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i) Dlgs 504/1992 (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religione e di culto e ricerca scientifica), con applicazione dell’articolo 91-bis del Dl 1/2012 e Dm 200/2012, nel caso di utilizzazione mista (comma 759), ma ha stabilito espressamente l’obbligo di presentazione, con cadenza annuale, della dichiarazione Imu entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento (comma 770).

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