Controlli e liti

Dichiarazione «in bianco» in un quadro non è omessa

Per la Cassazione semmai è possibile la contestazione di infedeltà

di Giovanni Negri

Non può essere sanzionato per il reato di omessa dichiarazione chi ha lasciato in bianco un quadro del modello. Non è possibile un'interpretazione analogica della norma penale per condotte rigorosamente tipizzate, in violazione del principio di legalità. La Cassazione ha proceduto così, con la sentenza n 5141, ad annullare senza rinvio la pronuncia della Corte d’appello di Napoli, che, concordemente con il giudizio di primo grado, aveva affermato la colpevolezza di un imputato per omessa dichiarazione.

L’uomo aveva trascurato di compilare il quadro RS della dichiarazione dei redditi.

Presupposto della condanna, come ricordato ora dalla Cassazione, era stata la considerazione dei giudici di merito per cui l’obbligo presidiato dalla norma penale (articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000) è quello di «mettere l’amministrazione finanziaria al corrente delle informazioni necessarie per accertare la consistenza dell’obbligazione tributaria».

La Cassazione, pur ricordando l’assenza di precedenti penali specifici sul punto, valorizza invece nella riflessione le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza del settore civile. In questa direzione, per esempio, di recente , la sentenza n. 1879/20 della Quinta sezione civile, per la quale la fattispecie di omessa dichiarazione deve essere riservata solo alle ipotesi più radicali, come l’assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all’Ufficio .

L’articolo 1 comma 2 del Dpr n. 600 del 1973, infatti, permette di ritenere esistente la dichiarazione anche se priva dei dati necessari per la ricostruzione del reddito , stabilendo che i redditi non indicati si considerano non dichiarati.

Potrebbe invece configurarsi la dichiarazione infedele nel caso l’errore sugli importi dichiarati sia volontario. Conferma, sia pure indirettamente, questo orientamento, l’unico precedente penale individuato dalla Corte cui è possibile ancorarsi.

È costituito dalla sentenza n. 32490 del 2018, con la quale non venne messa in discussione dalla Cassazione l’imputazione per il reato di dichiarazione infedele nel caso di dichiarazione non compilata nel quadro RG/RF.

Non è possibile invece identificare in un precedente ragionevolmente spendibile nel caso in esame la sentenza, sia pure civile, n. 10759 del 2006, cui pure si è riferita la Corte d’appello. In quel caso infatti la dichiarazione sotto esame non mancava solo della compilazione di un quadro, ma era stata piuttosto compilata solo nel frontespizio, tutto il reato era assente, compresa la sottoscrizione.

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