Dichiarazione infedele anche con i quadri lasciati in bianco
Il caso giudicato dalla Cassazione: in valore assoluto le somme non dichiarate non superavano i due milioni
Per il delitto di dichiarazione infedele, anche se sono stati omessi i dati numerici nei vari quadri, occorre comunque verificare il superamento della soglia rappresentata dal rapporto superiore al 10% tra imponibile non dichiarato e totale degli elementi attivi riportati in dichiarazione. I dati non indicati saranno considerati in senso negativo e quindi di fatto la soglia sarà sempre superata. Peraltro, la dichiarazione con i quadri in bianco ai fini penali non può integrare un’omessa presentazione ma – ricorrendone i presupposti – una dichiarazione infedele. A fornire questi principi è la Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 18532.
Un imprenditore presentava la dichiarazione omettendo la compilazione di alcuni quadri relativi anche all’imponibile delle fatture emesse che veniva comunque quantificato attraverso controlli incrociati presso i fornitori. Poiché le somme non dichiarate, in termini di imposta evasa, superavano la soglia di punibilità, il contribuente veniva imputato di dichiarazione infedele (articolo 4 del Dlgs 74/2000). Il tribunale lo assolveva rilevando la sussistenza della prima soglia (imposta evasa) prevista dall’articolo 4, ma l’assenza della seconda, e cioè a dire che l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti a imposizione deve essere superiore al 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a due milioni.
Nella specie in valore assoluto le somme non dichiarate non superavano i due milioni e stante l’omessa indicazione di elementi attivi in dichiarazione non poteva considerarsi superato il 10% richiesto dalla norma incriminatrice.
La Corte di appello riformava la sentenza e condannava il contribuente sul presupposto che l’omessa indicazione degli elementi attivi in dichiarazione comportasse il superamento della soglia del 10% dovendosi considerare tali elementi neutri e quindi pari a zero. Nel ricorso per cassazione l’interessato lamentava l’errata determinazione della soglia del 10% atteso che non poteva considerarsi superata stante l’assenza di dati in dichiarazione. In ogni caso non era ipotizzabile il reato di dichiarazione infedele ma quello di omessa presentazione dal momento che i quadri della dichiarazione (seppur inviata) erano tutti in bianco.
Secondo la Suprema corte, che ha respinto queste eccezioni, non può esser qualificata come una condotta neutra la mancata compilazione delle voci della dichiarazione riguardanti elementi essenziali ai fini della determinazione delle imposte, contribuendo al contrario a delineare la infedeltà della dichiarazione con la conseguenza che non inserire alcun dato numerico equivale a indicare un elemento (sia pure in negativo). I giudici hanno poi chiarito che non era possibile una riqualificazione dell’illecito in omessa dichiarazione in quanto non può considerarsi tale un modello presentato seppur incompleto; d’altra parte, la condotta omissiva non è suscettibile di estensione analogica con la conseguenza che si porrebbe in contrasto con i principi di legalità.