Adempimenti

Dichiarazione integrativa per l’esonero non inserito nel modello Irap 2020

La risoluzione 58/E: sanabile con una sanzionela mancata indicazione nel prospetto aiuti di Stato

di Giorgio Gavelli

Slitta, sul filo di lana, al 30 novembre il termine del 30 settembre entro cui le imprese - che hanno ecceduto i limiti (e le condizioni) del «Quadro temporaneo» per le misure anti-Covid della Commissione Ue per effetto del mancato versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap 2020 (articolo 24 Dl 34/2020) – devono restituire l’eccedenza per evitare l’applicazione di sanzioni e interessi (articolo 42-bis, comma 5, del Dl 104/2020). Tale termine, originariamente fissato al 30 novembre 2020, è stato poi più volte prorogato, sino ad arrivare al 30 settembre (per effetto dell’articolo 01 del Dl 41/2021) e ora al 30 novembre. Nel comunicato di Palazzo Chigi si accenna a «chiarimenti che saranno forniti» sull’estensione delle nuove soglie di aiuto.

Le imprese interessate attendevano questo slittamento (magari non così a ridosso del termine) perché, a ben vedere, è molto complicato – per non dire impossibile - comprendere come calcolare l’eventuale cifra da versare. Le misure di aiuto sono previste in due diversi capitoli della Comunicazione della Commissione Ue contenente il Temporary framework, la 3.1 («Aiuti di importo limitato») e la 3.12 («Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti»). Con la modifica del 28 gennaio 2021 la Commissione, oltre ad estendere al 31 dicembre 2021 le misure di aiuto, ne ha innalzato i limiti, fissandoli, con alcune eccezioni settoriali, rispettivamente a 1,8 milioni di euro e a 10 milioni di euro. Ma la comunicazione non “parla” ai contribuenti bensì agli Stati, i quali possono recepire gli aiuti con diverse modalità. Ha destato quindi perplessità il fatto che, nella domanda per il contributo («stagionale») del decreto Sostegni bis, le imprese abbiano dovuto effettuare delle attestazioni (con rilevanza penale) praticamente “al buio”, e che la stessa situazione – stando alla lettera inviata a fine luglio dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, ai garanti dei contribuenti – dovrebbe verificarsi entro fine anno per tutti i soggetti che hanno ricevuto aiuti Covid ma non hanno presentato l’istanza Sostegni bis. Bene, quindi, la proroga del termine, ma l’effetto positivo (al di là dei due mesi in più per versare) si avrà solo se, nel frattempo, verranno diffuse regole chiare su come calcolare il rispetto dei limiti delle due sezioni di aiuto.

Restando sul tema, la risoluzione 58/E/2021 delle Entrate conferma che l’esonero del versamento del saldo Irap 2019 doveva essere indicato nel prospetto relativo agli aiuti di Stato (sezione XVIII del quadro IS) della dichiarazione Irap 2020 relativa al periodo d’imposta 2019 e non in quella di prossima presentazione (circolare 25/E/2020). La mancata compilazione in tale dichiarazione può, secondo la risoluzione, essere regolarizzata mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, versando la sanzione prevista dall’articolo 8, comma 1, del Dlgs 471/1997 (da 250 a 2mila euro), ridotta per effetto del ravvedimento operoso. Risposta che non pare coerente con quanto sostenuto dal ministero dell’Economia nella risposta al question time 5-06180 del 23 giugno (si veda l’articolo), in cui si negava qualunque conseguenza sanzionatoria.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©