Adempimenti

Irap 2021, intreccio tra esoneri e versamenti rinviati ad alto rischio errori in dichiarazione

Nella colonna 2 del rigo IR25 va indicato il primo acconto figurativo 2020. Non devono essere indicati gli importi degli acconti dovuti ma non ancora versati alla data di presentazione del modello

di Gianluca Dan e Gian Paolo Ranocchi

Con l’approvazione del modello Irap 2021, avvenuta il 29 gennaio, si completa il tassello degli aiuti disposti dal decreto Rilancio in attesa del 30 aprile, data di scadenza del termine di versamento della seconda rata di acconto per coloro che hanno usufruito delle proroghe.
Ma andiamo con ordine: l’articolo 24 del decreto Rilancio ha disposto l’esonero dal versamento del saldo Irap relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e dal versamento della prima rata dell’acconto Irap relativa al periodo di imposta successivo (anno 2020 per i soggetti solari) per i contribuenti, diversi dagli intermediari finanziari, assicurazioni e amministrazioni, con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. La stessa norma ha previsto che l’importo del versamento “figurativo” della prima rata di acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il periodo d’imposta 2020.

Successivamente diverse disposizioni hanno concesso lo spostamento del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto dell’Irap in scadenza il 30 novembre 2020, con proroga al 30 aprile 2021.

In particolare potevano usufruire della proroga:

• i soggetti Isa che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019 (articolo 98 del Dl 104/2020);

• i soggetti Isa operanti nei settori economici riferiti ai codici Ateco riportati negli allegati 1 e 2 del Dl 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del Dpcm del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del Dl 137/2020 (zone rosse) ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto - zone arancioni (articolo 9-quinquies Dl 137/2020);

• i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (articolo 13-quinquies, comma 3, del Dl 137/2020);

• i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che operano nei settori economici riferiti ai codici Ateco riportati negli allegati 1 e 2 del Dl 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, come individuate alla data del 26 novembre 2020, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree arancioni. Tale proroga si applica a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (articolo 13-quinquies, comma 4, del Dl 137/2020).

Per recepire le disposizioni relative all’esonero dal versamento della prima rata dell’acconto 2020 nel rigo IR25 del modello Irap è stata istituita la nuova colonna 2, denominata «Art. 24 – D.L. n. 34/20», ove va indicato l’ammontare del primo acconto “figurativo”, non versato in applicazione dell’articolo 24 del decreto Rilancio, che non può mai eccedere il 40% ovvero il 50% (per i soggetti Isa) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2020 (rigo IR21). L’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.

Così se un soggetto Isa aveva un’Irap dovuta per il periodo d’imposta 2019 pari a 3mila euro e quella effettivamente dovuta per il periodo d’imposta 2020 è pari a 10mila euro, il primo acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta dovuta (10mila euro) è pari a 1.500 euro (50% di 3mila) così come l’importo di novembre 2020 calcolato con il metodo storico, da versare ad aprile 2021 se il contribuente può usufruire delle proroghe.

Se invece l’Irap dovuta per il periodo d’imposta 2019 era pari a 6mila euro e quella effettivamente dovuta per il periodo d’imposta 2020 è pari a 4mila euro, il primo acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta dovuta (4mila euro) è pari a 2mila euro (50% di 4mila) così come l’importo effettivo versato a novembre o da corrispondere ad aprile 2021.

L’intreccio con le proroghe deve essere attentamente valutato anche nella compilazione del modello Irap in quanto nella colonna 3 del rigo IR25 va indicata la somma degli acconti versati o compensati in F24, ivi compreso l’importo dell’acconto figurativo indicato in colonna 2.

Non devono, invece, essere indicati gli importi degli acconti dovuti ma non ancora versati alla data di presentazione della dichiarazione, in quanto si è goduto della sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali.

Così coloro che verseranno la seconda rata dell’acconto ad aprile 2021 dovranno indicare tale importo nel rigo IR25 colonna 3 e riprendendo gli esempi si dovrà indicare:

• in colonna 2 l’acconto figurativo pari a 1.500 euro e in colonna 3 l’acconto di novembre 2020/aprile 2021 pari a 1.500 euro con un saldo Irap pari a 7mila euro, nel primo caso;

• in colonna 2 l’acconto figurativo pari a 2mila euro e in colonna 3 l’acconto di novembre 2020/aprile 2021 pari a 2mila euro con un saldo Irap pari a zero.

Il differimento ad aprile della seconda rata dell’acconto consente pertanto di calcolare correttamente l’importo dovuto con il metodo previsionale “a posteriori” quindi dopo aver determinato l’imposta dovuta per l’anno 2020.

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