Adempimenti

Dichiarazione Iva 2022, sul pro rata di detrabilità l’effetto dell’e-commerce tramite i marketplace

Entro lunedì 27 dicembre va versato l’acconto

di Benedetto Santacroce

Parte la nuova stagione delle dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta 2021 e l’agenzia delle Entrate pubblica anche la bozza delle istruzioni e del modello Iva che dovranno essere approvate definitivamente entro il 15 gennaio 2022. Intanto i contribuenti si preparano alla scadenza di lunedì 27 dicembre per il versamento dell’acconto Iva.

Le istruzioni, almeno nella versione ora conosciuta deludono le aspettative, manifestate a più riprese dal «Sole-24 Ore», che si riponevano in relazione ad una sostanziale revisione del quadro VQ (relativamente agli effetti in termini di detrazione Iva per le somme non versate a causa delle sospensioni previste per far fronte alla pandemia in atto) e nel quadro VE (relativamente alla previsione di un apposito spazio dedicato ad accogliere le operazioni in e-commerce realizzate in modo semplificato con il sistema Oss e destinate ad alimentare la formazione del plafond Iva).

Sul piano delle novità la dichiarazione accoglie per la prima volta le operazioni di commercio elettronico realizzate dai marketplace, operazioni che sono state direttamente influenzate dalla riforma che è entrata in vigore il 1° luglio 2021 e le operazioni esenti relative alle cessioni o prestazioni di servizi (articolo 1, comma 452 e 453, della legge 178/2020).

Più in dettaglio le due novità insistono direttamente sul dato da inserire in VF34 vale a dire allo scopo di determinare il pro rata di detraibilità spettante. In effetti, le specifiche operazioni pur essendo esenti danno comunque diritto a detrazione e proprio per questo devono essere neutralizzate per evitare che determinino una diminuzione del diritto a detrazione ad esse connesse. Per l’e-commerce questa situazione si verifica in relazione al nuovo obbligo di calcolo e di versamento dell’imposta dovuta dal marketplace per il quale per fictio iuris l’operazione di cessione verso il consumatore finale si divide in due operazioni per la quale la prima è esente e la seconda è imponibile nello Stato di destinazione del bene. In questo caso, appunto, la prima cessione seppur esente non limita il diritto di detrazione del cedente.

Analoga situazione, di non riduzione del diritto a detrazione, si verifica nel caso in cui il cedente/prestatore realizzi una cessione avente ad oggetto strumentazione per diagnostica Covid-19 e vaccini e relative prestazioni di servizio. Operazioni che la finanziaria del 2021 ha reso esenti fino al 31 dicembre 2022.

Nel quadro VO vengono previste degli appositi campi per effettuare e revocare le opzioni per le cessioni intraunionali a distanza di beni ovvero per le prestazioni di telecomunicazione, teleradiodiffusione e prestazioni elettroniche verso consumatore finale di atro Stato Ue.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©