Adempimenti

Dichiarazione Iva, detrazione senza pro rata per l’acquisto di bonus edilizi

Il corrispettivo esente va indicato separatamente nel quadro VF. E-commerce nel regime Oss da monitorare se è emessa fattura. I fornitori extra Ue identificati in Italia segnalano le vendite ai marketplace

Ci sono “operazioni esenti e operazioni esenti”. Infatti, se la loro effettuazione comporta normalmente la limitazione del diritto alla detrazione, è vero anche che alcune di esse non lo intaccano affatto. In sede di dichiarazione, bisogna quindi isolare le due categorie in modo da non penalizzare più del dovuto il contribuente. E quest’anno bisogna fare attenzione a due fattispecie che potrebbero essersi verificate con una certa ricorrenza: le cessioni “fittizie” nei confronti dei marketplace che intervengono, facilitandole, nelle vendite verso privati e le cessioni dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi.

Visto il boom dei lavori di efficientamento energetico e di adeguamento sismico, cui si collegano spesso anche lavori “minori” di ristrutturazione edilizia, non sarà infrequente aver realizzato corrispettivi derivanti dalla compravendita dei crediti fiscali. È il caso, per esempio, della società del gruppo che funge da hub, acquisendo i crediti dalle partecipate, per poi cederli a sua volta o utilizzarli in proprio, ottimizzando così i flussi finanziari, o il caso del semplice acquisto da società terza. Generalmente, il soggetto che acquista il credito trattiene un compenso e paga al cedente la differenza. Tale compenso, laddove la causa della transazione sia finanziaria (come peraltro solitamente avviene), rappresenta quindi un corrispettivo esente in base all’articolo 10, primo comma, n. 1) del Dpr 633/1972.

Come evidenziato nella risposta a interpello 369/2021, si tratta di corrispettivo che non è soggetto né all’obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente (articolo 22, Dpr 633/1972), né a quello di certificazione dei corrispettivi (articolo 2, comma 1, lettera n), Dpr 696/1996) o di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto 10 maggio 2019). Bisogna però fare attenzione, perché, se da un lato non ricorre l’obbligo di certificazione, dall’altro pare necessario istituire, se non già presente, il registro dei corrispettivi e procedere con la relativa annotazione.

Se la società acquirente non ha come oggetto l’attività “finanziaria”, l’effettuazione dell’operazione esente in questione non limita il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti in base all’articolo 19-bis del Dpr 633/1972 e di tale situazione va dato conto barrando l’apposita casella di VF60.

Dovranno prestare particolare attenzione nella compilazione del modello Iva, anche coloro che, a partire dal 1° luglio 2021, hanno aderito all’Oss.

I soggetti che hanno effettuato vendite a distanza intracomunitarie in regime Oss, anche tramite marketplace, e si sono avvalsi dell’esonero dalla fatturazione non devono inserire le operazioni tassate a destino nella dichiarazione “ordinaria”, mentre quelli che hanno emesso volontariamente fattura devono semplicemente indicare le cessioni tra le operazioni non imponibili (VE30, campo 3).

Se le vendite a distanza, interne o intracomunitarie, sono effettuate tramite marketplace da un soggetto non stabilito nell’Ue che opera dall’Italia, per evitare limitazioni alla detrazione sugli acquisti effettuati in loco va compilato anche il quadro VF.

GLI ESEMPI DI COMPILAZIONE

Con l’intervento del marketplace l’operazione è infatti artificialmente frazionata, distinguendo la prima vendita tra il vero cedente e il marketplace e la seconda tra quest’ultimo (fornitore presunto) e il cliente. Il cedente non stabilito nell’Ue, che per compiere questo tipo di operazioni si deve essere registrato ai fini Iva in Italia, ha emesso fattura esente ai sensi del terzo comma dell’articolo 10 del decreto Iva, ma, trattandosi di operazione esente con diritto alla detrazione (articolo 19, comma 3, lettera d-bis, Dpr 633/1972), per evitare il pro rata, deve indicare tali operazioni anche nel rigo VF34, campo 7.

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