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Dichiarazione Iva, nel quadro VH i dati riepilogativi complessivi

Doppia attività per le quali è stata adottata la contabilità separata

di Giorgio Confente

La domanda

Un contribuente svolge due attività per le quali ha adottato la contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 del Dpr 633/72. Una delle predette attività (la principale) rientra tra quelle di cui all’articolo 74 comma 4 dello stesso Dpr (trimestrali speciali); l’altra è attività di consulenza per la quale effettua liquidazioni mensili.
Si chiede:
1. se è corretto che versamenti Iva vengano effettuati separatamente per le liquidazioni mensili e trimestrali (con relativi codici tributo);
2. se le Lipe devono riepilogare, alla fine di ogni trimestre, in un unico modulo, i dati della liquidazione mensile e quella trimestrale o se devono, invece, essere presentati due moduli alla fine di ogni trimestre;
3. se la dichiarazione Iva deve sommare i dati delle due attività o se devono, invece, essere presentati tanti moduli quanti sono le attività esercitate.
A.F. – Treviso

Nel caso prospettato dal lettore è corretto che versamenti Iva siano effettuati separatamente per le liquidazioni mensili e trimestrali (con relativi codici tributo), come confermato dalla circolare 328/E/1997. Pur non essendo obbligatoria, si suggerisce in questo caso di adottare le contabilità separate. Nel caso in cui un soggetto Iva eserciti due attività separate, effettuando liquidazioni soggette a periodicità diversa (l’una mensile, l’altra trimestrale), nella Lipe è tenuto a presentare moduli distinti riferiti alle rispettive liquidazioni. Se è stata adottata la contabilità separata devono essere adottati moduli distinti nella dichiarazione Iva. In ogni caso, le istruzioni alla dichiarazione Iva chiariscono che nel quadro VH devono essere indicati i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate. In coincidenza dell’ultimo mese di ogni trimestre solare le risultanze delle liquidazioni mensili possono essere compensate o cumulate con le risultanze delle liquidazioni trimestrali, purché siano rispettati i termini previsti per le rispettive liquidazioni e versamenti mensili. Ad esempio, nell’ipotesi in cui si intenda compensare l’imposta a debito risultante dalla liquidazione mensile (esempio: mese di marzo) con l’imposta a credito risultante dalla liquidazione trimestrale (esempio: primo trimestre), al fine di compensare il debito mensile con il credito trimestrale è necessario anticipare la liquidazione trimestrale effettuandola entro il termine previsto per la liquidazione mensile e indicando nel rigo VH3 l’importo del credito residuo ovvero del minor debito.

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