Adempimenti

Dichiarazione Iva, nel quadro VP le liquidazioni periodiche dell’ultimo trimestre

Le compilazione e l’invio del modello entro il 2 marzo 2020 evita la «Lipe» relativa all’ultimo trimestre 2019

(Agf)

di Gian Paolo Tosoni

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relativa all’ultimo trimestre del 2019 (articolo 21 bis del Dl 78/2010), può essere omessa se viene compilato il quadro VP della dichiarazione annuale Iva e questa viene trasmessa entro il termine per la predetta comunicazione, che scade lunedì 2 marzo. Ciò per effetto della scadenza del termine ordinario nel giorno di sabato. Lo ha previsto l’articolo 12 quater del Dl 34/2019, convertito nella legge 59/2019.

Il quadro VP rimane in bianco se entro il predetto termine viene trasmessa la quarta comunicazione delle liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale Iva verrà inviata autonomamente entro il termine ordinario del 30 aprile.

Si ricorda che per la dichiarazione Iva la legge non prevede un termine entro il quale deve essere consegnata agli intermediari che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro il quale le dichiarazioni Iva devono essere presentate telematicamente all’agenzia delle Entrate. Pertanto il contribuente deve soltanto consegnare all’intermediario la dichiarazione Iva in tempo utile per essere trasmessa.

Come avviene per tutte le dichiarazioni, anche quella Iva presentata entro 90 giorni dalla scadenza dei termini è valida salva l’applicazione della sanzione che nella fattispecie è quella formale di 250 euro ravvedibile nella misura di un decimo pari quindi a 25 euro (articolo 13 comma 1, lettera c, del decreto legislativo 472/1997). Qualora invece il ritardo della presentazione sia superiore a 90 giorni la dichiarazione Iva si considera omessa ma costituisce titolo per la riscossione dell’imposta dovuta; scatta soltanto la riduzione al 50% delle sanzione e quindi dal 60 al 120% dell’imposta dovuta, se viene trasmessa entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo. Non sono cambiati gli esoneri dalla presentazione della dichiarazione Iva.

Le modalità di compilazione del quadro VP sono identiche a quelle previste per la compilazione del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. Di fatto si risparmia soltanto l’invio telematico in quanto la compilazione è identica alla comunicazione periodica.

Il quadro potrebbe essere utilizzato anche per integrare o correggere i dati omessi incompleti o errati relativamente alla comunicazione della liquidazione periodica del quarto trimestre presentata precedentemente al 2 marzo; in questo caso il contribuente potrebbe contemporaneamente correggere la quarta comunicazione e presentare la dichiarazione annuale entro il 2 marzo, senza quindi compilare il quadro VH. Invece se si rende necessario correggere le liquidazioni periodiche relative ai primi tre trimestri occorre compilare il predetto quadro VH o il quadro VV.

In questo caso le istruzioni specificano che il quadro VH, come per il passato, va compilato solo se si intende inviare, integrare o correggere i dati omessi nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva. In questo caso vanno indicati tutti i dati richiesti nel quadro e cioè anche quelli non oggetto di integrazione o correzione. Pertanto vanno ripetuti anche i dati indicati nel quadro VP che equivale al liquidazione periodica trasmessa.

Nel primo rigo del quadro VP, la casella 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono all’Iva di gruppo (articolo 73 del decreto Iva). A fianco nella casella 5 c’è lo spazio per la partita iva del soggetto dante causa nella ipotesi di una operazione straordinaria (esempio partita Iva del conferente o società incorporata).

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