Adempimenti

Dichiarazione Iva: slalom integrativa nel quadro VN

di Pierpaolo Ceroli

Prossimo importante appuntamento di aprile dopo lo spesometro, scadente il 6, è la presentazione della dichiarazione Iva da inviarsi entro il 30 aprile.

Una delle maggiori preoccupazioni delle dichiarazioni è da sempre la commissione di errori; perciò il primo passo per limitare i danni o per recuperare imposta non dovuta, senza ricorrere alle lungaggini dei rimborsi, è l’integrativa con le nuove regole in vigore già da un anno non ancora ben assimilate dagli operatori. Giova in questa sede fare alcuni esempi di compilazione del quadro VN di Iva 2018 nei casi particolari di presentazioni di più integrative e di operazioni straordinarie.

Qualora le dichiarazioni integrative a favore da segnalare siano più di una, occorre compilare un rigo del quadro VN per ciascun periodo d'imposta, ciò, come ricordano le istruzioni, non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio. Se, quindi un soggetto passivo Iva ha presentato, nel corso del periodo d'imposta 2017 un’integratIva Iva 2013 per l’anno 2012, dalla quale emerge un credito da minor debito Iva di 3mila euro insieme all’integratIva di Iva 2015 per l’anno 2014, dalla quale emerge un credito da maggiore eccedenza Iva detraibile di 2mila entrambi non chiesti a rimborso nelle dichiarazioni integrative presentate, il quadro VN della modulistica ai fini Iva 2018 per il 2017 va compilato come spiegato nell’esempio.

L’ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 3 dei righi contenuti nel quadro VN, pari a 5.000,00 euro derIvante dalla somma di due crediti indicati deve essere indicato nel rigo VL11 campo 1.

L’Agenzia si è espressa sul tema integratIva in occasione di Telefisco chiarendo che il credito emergente dalle dichiarazioni integrative “ultrannuali” è utilizzabile in compensazione già a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione delle medesime (ad es. il credito da integratIva “lunga” presentata nel 2017 è compensabile già a partire dal 1° gennaio 2018), non essendo necessaria la preventIva presentazione della dichiarazione annuale relatIva al periodo d’imposta in cui è stata eseguita l’integrazione (nel caso di specie la dichiarazione annuale per l’anno 2017).

Tuttavia, precisano le Entrate, si deve tenere conto che il credito a seguito del riporto nella dichiarazione relatIva all’anno in cui è avvenuta l’integrazione, partecipa alla liquidazione della relatIva imposta; dunque, prima di procedere all’utilizzo del credito in compensazione esterna nel modello F24, è opportuno considerare l’eventuale effetto compensativo interno alla dichiarazione. Altro monito riguarda le c.d. integrative a catena, di cui l’Agenzia sempre a Telefisco ha chiarito che è vietato l’utilizzo per rendere il credito immediatamente compensabile mediante riporto nella dichiarazione integratIva più vicina, in quanto contra legem.

Nei casi di operazioni straordinarie, si prenda ad esempio una società incorporante Alfa che, nel corso del periodo d’imposta 2017, ha presentato l’integratIva Iva 2014 relatIva al periodo d’imposta 2013 della sua incorporata Omega a seguito di fusione avvenuta nel 2017. Dalla citata dichiarazione emerge un credito da maggiore eccedenza Iva detraibile di 6.500,00 euro non chiesto a rimborso nella dichiarazione integratIva presentata.
Il quadro VN della dichiarazione Iva 2018 per il 2017, relatIva all’incorporante Alfa che presenta la dichiarazione Iva anche per l’incorporata Omega, deve quindi essere compilato come spiegato nell’esempio.

Dove, nella colonna 4 occorre indicare il codice fiscale dell’incorporata Omega cui si riferisce la dichiarazione integratIva Iva, in quanto differente dall’incorporante Alfa ossia il soggetto che l’ha presentata; nella colonna 5 va, invece, indicato il numero che individua il primo dei moduli riferiti al soggetto partecipante alla fusione (compreso il dichiarante) che ha presentato la dichiarazione integratIva, ossia nel nostro caso l’incorporante Alfa.

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