Adempimenti

Modello Redditi o Irap non trasmesso, solo entro il 2 marzo le mini-sanzioni

Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza non sono «omesse»

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di Luca De Stefani

Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza sono considerate validamente presentate e non omesse, fatta salva l’applicazione delle sanzioni. Lo slittamento del termine di trasmissione telematica dei modelli Redditi e Irap al 2 dicembre 2019 ha spostato in avanti anche il termine per inviare queste dichiarazioni cosiddette «tardive». Per i modelli Redditi 2019 e Irap 2019, relativi al 2018, quindi, il termine di 90 giorni per la regolarizzazione scadrà lunedì 2 marzo 2020 (il 2020 è bisestile), mentre lo scorso anno e l’anno prima per i modelli 2018 o 2017, relativi al 2017 o 2016, inviati entro il 31 ottobre 2018 o 2017 le dichiarazioni «tardive» sono scadute il 29 gennaio 2019 o 2018.

Senza la regolarizzazione entro i 90 giorni, l’omesso invio sarebbe punito con la sanzione amministrativa dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, invece, la sanzione va da 250 euro a 1.000 euro (articolo 1, comma 1, del Dlgs 471/1997).
Con la regolarizzazione entro il 2 marzo 2020 (90 giorni dal 2 dicembre 2019), invece, con il ravvedimento operoso, si applica la sanzione minima di 250 euro, ridotta:

•a 1/10 cioè a 25 euro (articolo 13, comma 1, lettera c, del Dlgs 472/1997) se la dichiarazione non era stata presentata entro il termine ordinario;

•a 1/9 cioè a 27,77 euro se la dichiarazione era già stata presentata nei termini, quindi, quindi si tratta di una regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione (articolo 13, comma 1, lettera a-bis, del Dlgs 472/1997).

Sugli eventuali importi non versati si applica la sanzione del 30% (articolo 13 del Dlgs 471/1997), ravvedibile a seconda del momento in cui interviene il versamento (circolare 42/E/2016).

Invio di dichiarazione omessa
Dopo i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (cioè dopo il 2 marzo 2020 per i modelli Redditi 2019 e Irap 2019), le dichiarazioni si considerano omesse anche se verranno presentate successivamente, con la conseguenza che le sanzioni per l’omessa presentazione non saranno ravvedibili. Si applica la sanzione amministrativa dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, la sanzione va da 250 a 1.000 euro (articolo 1, comma 1, del Dlgs 471/1997).

Ma se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (ad esempio, entro il 30 novembre 2020 per i modelli Redditi 2019 e Irap 2019, relativi al 2018) e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione ridotta dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 euro a 500 euro.

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