Dichiarazione dei redditi, i disabili possono detrarre anche l’acquisto dei veicoli
Sono ammesse alla detrazione per l’intero importo, senza franchigia, le spese sostenute per:
1. il trasporto in autoambulanza del disabile in quanto spesa di accompagnamento (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro);
2. il trasporto del disabile effettuato dalla Onlus che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato (circolare n.17/2015, risposta 1.4);
3. l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti;
4. l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
5. l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
6. la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (circolare n. 137/1997, risposta 2.1, e circolare n. 57/1998, paragrafo 5);
7. l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella;
8. l’installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto con disabilità (circolare n. 95/2000, risposta 1.1.2);
9. l’installazione della pedana sollevatrice su un veicolo acquistato con le agevolazioni spettanti alle persone con grave disabilità (risoluzione n. 113/2002); il costo sostenuto per una pedana sollevatrice da inserire in un veicolo agevolabile solo se adattato concorre, al pari delle altre spese di manutenzione straordinaria, al limite di 18.075,99 euro entro il quale possono essere detratte le spese per il veicolo;
10. l’acquisto di telefonini per sordomuti (circolare n.122/1999, risposta 1.1.11);
11. l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa (circolare n. 13/2001) e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico (circolare n. 55/2001, risposta 1.2.5);
12. l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche elettroniche o informatiche preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche.
Per le spese indicate ai punti 6, 7 e 8 si può fruire della detrazione solo per la parte che eccede quella per la quale si fruisce della detrazione del 41% o del 36% o del 50% per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Per le spese indicate ai punti 10, 11 e 12, si può fruire della detrazione soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap. Tale collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza, richiesta dal Dm 14 marzo 1998 per l’aliquota Iva agevolata.
L’agevolazione può essere riconosciuta anche per l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti a condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista della Asl che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.
Sono agevolabili anche le spese mediche relative all’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità sostenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, che sono soggette allo stesso regime applicabile delle spese sostenute in Italia (circolare 13.05.2011 n. 20).
Sono detraibili spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità (art. 15, comma 1, lettera c, del Tuir):
• di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
• di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni.
Per i portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, il diritto all’agevolazione è condizionato quindi, all’adattamento del veicolo alla specifica minorazione di tipo motorio di cui lo stesso è affetto.
Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.
Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi (circolare n. 186 del 1998).
Non può essere considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.
Sono detraibili anche le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità.
Dette spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa (18.075,99 euro), devono essere state sostenute nei quattro anni dall’acquisto del veicolo e non sono rateizzabili (circolare n. 17/2015, risposta 4.8).
Nel caso in cui, per una sopravvenuta disabilità, sia necessario adattare un veicolo acquistato in precedenza senza agevolazioni, le spese per l’adattamento concorrono al limite massimo di spesa di 18.075,99 euro, consentito nell’arco di quattro anni per l’acquisto e la manutenzione dei veicoli adattati. Tale arco temporale può ritenersi che decorra dalla data di iscrizione dell’adattamento nella carta di circolazione.
Per i portatori di handicap psichico o mentale, la detrazione spetta solo se si tratta di menomazionedi gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, risultante da verbale di accertamento dell’invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti e certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (legge n.18/1980 e legge n.508/1988),.
Le agevolazioni fiscali non competono, invece, ai minori ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età titolari dell’indennità di frequenza, perché quest’ultima è riconosciuta a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei suddetti minori ed è, tra l’altro, incompatibile con l’indennità di accompagnamento.