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Dichiarazioni d’intento, così si individuano data ed estremi per l’e-fattura

Occorre riportare almeno su una riga gli estremi delle lettere per applicare il regime di non imponibilità

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Tra le indicazioni contenute nelle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, versione 1.6.4, approvate con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2021, protocollo 374343 e utilizzabili dal 1° gennaio 2022, va posta attenzione all’utilizzo della codifica «Intento» all'interno dell’elemento «TipoDato».
In particolare, tale codifica deve essere utilizzata per riportare in fattura il riferimento che l’operazione è non imponibile, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, in quanto effettuata in qualità di fornitore di un esportatore abituale.
In questo modo l’agenzia delle Entrate è potenzialmente in grado di verificare il concreto utilizzo del plafond, stante che dallo scorso anno non è più presente sul modello di dichiarazione Iva annuale il quadro VI, per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 12-septies del Dl 34/2019, che ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni d’intento e ha previsto la soppressione dell’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.

Ricordiamo che l’elemento «TipoDato», contenuto nel blocco «AltriDatiGestionali» e nato per consentire agli utenti di inserire, con riferimento a ciascuna una linea di dettaglio della fattura, informazioni utili ai fini amministrativi e gestionali, è stato più volte utilizzato dalle Entrate per integrare dati essenziali al processo di fatturazione e sopperire così ad alcune piccole carenze dello schema della fattura stessa.

Le specifiche tecniche

Le specifiche tecniche nella versione 1.6.4 forniscono le seguenti ulteriori indicazioni:

O al fine di riportare in fattura il riferimento a una dichiarazione di intento, l’elemento «RiferimentoTesto» va valorizzato riportando il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno «-» oppure dal segno «/» (ad esempio 08060120341234567-000001);

O al fine di riportare in fattura il riferimento a una dichiarazione di intento, l’elemento «RiferimentoData» deve riportare la data della ricevuta telematica rilasciata dall’agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Le difficoltà riscontrate da alcuni operatori nel compilare l’elemento «RiferimentoData», insieme ai dubbi legati alla problematica che si può talora manifestare - in presenza di più dichiarazioni d’intento utilizzate sulla medesima fattura -, di riuscire a collegare ciascun rigo della fattura a una specifica dichiarazione d’intento (che può non essere sempre la stessa), hanno indotto AssoSoftware a effettuare alcuni approfondimenti con le software house associate e a confrontarsi con agenzia delle Entrate e Sogei, per capire quali siano le opzioni compilative ritenute corrette ai fini del rispetto delle indicazioni fornite dalle specifiche tecniche.

Rispetto al primo punto, ossia l’indicazione della data della ricevuta telematica da riportare nel «RiferimentoData», informazione non sempre a disposizione di chi compila la fattura, la soluzione individuata è risultata piuttosto semplice, dato che la stessa può essere estratta direttamente dalla stringa del protocollo, essendo presente nei primi sei caratteri del protocollo stesso.

Per quanto riguarda il secondo punto, ossia l’indicazione puntuale in fattura degli estremi delle dichiarazioni d’intento in riferimento a ciascun rigo di corpo - soluzione possibile, ma non esattamente caldeggiata dalle software house, per l’eccessiva verbosità che potrebbe assumere il documento (si immagini una fattura con centinaia di righe, che avrebbe ripetuto il medesimo riferimento in tutte le righe) nonché per la complessità tecnica - al momento non si è avuta una conferma certa, stante i possibili controlli (attualmente non previsti, ma in via di definizione) che l’agenzia delle Entrate sta valutando di introdurre con una successiva versione delle specifiche tecniche.

Quello che però è emerso è che ad oggi - sulla base delle attuali specifiche tecniche, che non prevedono controlli particolari, fino a che non saranno fornite nuove indicazioni ufficiali sui controlli che saranno introdotti – la cosa necessaria e sufficiente è riportare almeno su una riga gli estremi delle dichiarazioni d’intento utilizzate per applicare il regime di non imponibilità.

Le prospettive

Le posizioni interpretative di AssoSoftware contemperano la stretta osservanza delle norme, ma anche l’ottenimento del risultato concreto, con tutta la pragmaticità che necessita.In questo caso le attuali specifiche tecniche sottostanno alle regole imposte dalla normativa Iva, che prevedono che in fattura sia fornita l’indicazione degli estremi delle dichiarazioni d’intento utilizzate per applicare la non imponibilità Iva, ma non obbligano necessariamente a fornire un puntuale collegamento tra ciascun rigo presente nel corpo della fattura e la dichiarazione d’intento utilizzata. Anche perché il controllo andrebbe forse effettuato a livello di riepilogo, piuttosto che sul corpo. Quindi, al momento e in attesa chiaramente di eventuali nuove regole tecniche, i software gestionali, sulla base delle attuali specifiche tecniche, possono fruire di una certa libertà di esposizione degli estremi delle dichiarazioni d’intento nella fattura elettronica, purché siano rispettate le regole Iva.