Adempimenti

Dichiarazioni, deduzioni Irap con calcoli aggiornati

Saldo 2019 e acconto 2020 non versati non si contano ai fini dei bonus Ires/Irpef

di Stefano Vignoli

Le imprese che sostengono spese per il personale dipendente e oneri finanziari hanno diritto, ai fini Ires/Irpef, a una parziale deduzione dell’Irap versata. L’agevolazione compete nella misura forfettaria del 10% per gli interessi passivi (articolo 6, Dl 185/2008); e analiticamente per le spese del personale dipendente e assimilato, in misura pari all’Irap relativa alla loro quota imponibile (articolo 2, Dl 201/2011).

La base su cui calcolare la deduzione – in ragione del riferimento all’articolo 99 del Tuir – è composta dall’Irap versata a titolo di:
- saldo del periodo d’imposta precedente;

- acconti nei limiti dell’Irap effettivamente dovuta nel periodo d’imposta.

Può succedere che il credito Irap 2019 venga usato per ridurre il versamento dell’imposta 2020: in tal caso si ritiene che l’utilizzo rilevi nel 2020 anche quando risultino dovuti acconti per tale anno e non si sia provveduto a “evidenziare” la compensazione verticale tramite F24. Proprio il riferimento all’articolo 99 del Tuir esclude comunque di poter calcolare la deduzione sul saldo 2019 e primo acconto 2020, se non versati per effetto dell’articolo 24 del Dl Rilancio.

Allo stesso modo, i soggetti che hanno beneficiato della proroga (al 30 aprile o 30 settembre 2021) delle originarie scadenze del 2020 potranno calcolare la relativa deduzione solo nel 2021, anno del versamento. E rileveranno nel 2020 i versamenti di imposte eseguiti in tale anno, anche se relativi ad anni precedenti (ad esempio, ravvedimenti operosi o accertamenti).

La deduzione forfettaria si applica quando gli interessi passivi e oneri assimilati eccedono gli interessi attivi e proventi assimilati. La deduzione analitica delle spese del personale opera al netto delle deduzioni previste dall’articolo 11 del Dlgs 446/97, tra cui quelle previste dal comma 4.bis per i contribuenti “minori”.

Considerata la piena deducibilità ai fini Irap del personale a tempo indeterminato, la deduzione Ires/Irpef compete sul costo di personale a tempo determinato, amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e sugli altri costi indeducibili Irap quali le indennità di trasferta e i rimborsi chilometrici.

I parametri di riferimento vanno verificati nei rispettivi periodi di imposta: così un’impresa che ha sostenuto oneri finanziari solo nel 2020 e non nel 2019, non beneficerà della deduzione forfettaria del 10% relativa ai versamenti 2020 a titolo di Irap 2019 (circolare 16/E/2009).

Le due deduzioni confluiscono tra le variazioni in diminuzione al rigo RF55 di Redditi 2021, ma con due codici distinti: la deduzione forfettaria con codice “12”; quella relativa al costo del personale con codice “33”.

La somma delle due deduzioni non può comunque eccedere l’imposta complessivamente versata/dovuta nel periodo di imposta (circolare 8/E/2013).

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