Controlli e liti

Dichiarazioni infedeli non punibili se il saldo è stato già pagato

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 24589

di Laura Ambrosi

Anche il reato di dichiarazione infedele non è punibile se l’integrale pagamento del dovuto avviene precedentemente alla prima udienza utile dopo l’entrata in vigore delle novità sul Dlgs 74/2000. A fornire questo principio è la Corte di cassazione, sezione feriale penale, con la sentenza 24589.

La vicenda trae origine dalla contestazione a un contribuente del reato di dichiarazione infedele per omessa indicazione di alcune vincite al casinò. Nei giudizi di merito, l’imputato veniva condannato ma la pronuncia veniva impugnata in Cassazione lamentando, tra i diversi motivi, l’errore commesso dal giudice di appello di non aver considerato il pagamento effettuato in sede di adesione quale causa di non punibilità del reato.

I giudici di legittimità confermando la decisione della Corte territoriale hanno preliminarmente ricordato che con la riforma del sistema sanzionatorio penale tributario (Dlgs 158/2015) è stata introdotta la possibilità di estinguere alcuni reati previo pagamento integrale del debito.

Più precisamente, per i reati di omesso versamento e di indebita compensazione di crediti non spettanti, se il pagamento di tributo, interessi e sanzioni avviene prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, anche attraverso speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento, il reato non è punibile.

Per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, invece, la non punibilità scatta solo se il pagamento (necessario sempre prima della apertura del dibattimento di primo grado) avviene a seguito di ravvedimento operoso prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di controllo nei propri confronti. Tuttavia, la sentenza ha richiamato sul punto l’orientamento secondo il quale la norma di favore è applicabile retroattivamente ai procedimenti in corso.

In proposito, infatti, in più occasioni, è stato affermato dai giudici di legittimità che i contribuenti che avevano procedimenti in corso al 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore delle modifiche al regime penale tributario) per omesso versamento e indebite compensazioni, potevano avvalersi della causa di non punibilità solo se tale pagamento fosse avvenuto per intero entro la prima udienza utile rispetto all'entrata in vigore della norma (tra le ultime sentenza 8521/2019).

Nel caso particolare, poiché pare dal testo della sentenza che l’integrale pagamento sia avvenuto in seguito all’accertamento con adesione ma in data successiva alla prima udienza utile, è stato corretto escludere la causa di non punibilità.

La decisione è interessante poiché sembra confermare l’applicazione retroattiva della causa di estinzione del reato anche per la dichiarazione infedele (e non solo per i reati omissivi), sempre a condizione che il pagamento del dovuto avvenga entro la prima udienza utile dopo l’entrata in vigore della norma (22/10/2015).

Per analogia, quindi, alla luce di tale orientamento, dovrebbero ritenersi non punibili anche i reati di dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del Dlgs 74/2000 (per i quali recentemente è stata introdotta la nuova causa di estinzione), se il contribuente versi integralmente il dovuto entro la prima udienza utile dopo l’entrata in vigore della nuova norma (25 dicembre 2019).

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