L'esperto rispondeImposte

Dichiarazioni integrative ultrannuali per recuperare tasse non dovute sulla pensione svizzera

Bisogna presentare una dichiarazione integrativa per ogni annualità da correggere, il credito andrà indicato nella dichiarazione 2025 da presentare nel 2026

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di Michela Magnani

La domanda

Un pensionato residente in Italia oltre a ricevere la pensione italiana, percepisce una pensione dalla Svizzera in cui gli viene applicata la ritenuta fiscale del 5% dal sostituto e che non va tassata in Italia. Erroneamente tale pensione Svizzera è stata dichiarata e tassata dall’anno di imposta 2018 all’anno 2023 nei modello 730, andando a pagare l'Irpef e le addizionali che non erano dovute. Trattandosi di dichiarazioni integrative a favore del contribuente e di maggiori crediti ultraannuali, come bisogna procedere per il recupero degli ultimi cinque anni di questi crediti eccedenti? È corretto presentare per ogni anno una dichiarazione integrativa a partire dall’anno di imposta 2018 (modello Redditi Pf 2019) e poi nell’ultima dichiarazione (modello redditi Pf 2024 - anno d'imposta 2023) inserire il quadro (DI) ? Oppure, bisogna aspettare quaest’anno e presentare il modello Redditi Pf 2025 (anno d’imposta 2024) inserendo il quadro DI e chiedere a rimborso tutti i crediti maturati?
R. P. - Agrigento

Premesso che:

  • ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del Dpr 322/1998 le dichiarazioni integrative di precedenti dichiarazioni già presentate possono essere trasmesse nuovamente “non oltre” i termini stabiliti per l’accertamento ai sensi dell’articolo 43 del Dpr 600/1973 vale a dire «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione»;
  • il successivo comma 8-bis) dello stesso provvedimento prevede che l’eventuale credito o minor debito risultante dalle dichiarazioni integrative può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, inoltre tale norma precisa che la compensazione di tale credito può riguardare il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Senza entrare nel merito della situazione che origina il credito rappresentata nel quesito proposto, si rileva che, sulla base delle disposizioni generali sopra riportate, il periodo d’imposta 2018 non sarebbe più accertabile e quindi integrabile (anche a favore del contribuente).

Tuttavia si rileva che a seguito della pandemia di Covid 19, il Dl 18/2020 ha prorogato di 84 giorni i termini di accertamento in corso alla data di entrata in vigore del decreto (cioè fino al 26 marzo 2025). ...