Adempimenti

Dichiarazioni integrative, il visto per i crediti può essere inutile

L’eventuale credito non può essere compensato direttamente nell’F24

L’intreccio tra dichiarazioni integrative a favore del contribuente – laddove trasmesse oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva (cosiddette “integrative ultrannuali”) – e le più restrittive regole sulla compensazione dei crediti Irpef/Ires e Irap in vigore dal 2020 rendono problematico (e a volte del tutto inutile) il visto di conformità rilasciato sul modello integrativo. Vediamo perché.

Con la risposta resa a Telefisco 2020 l’agenzia delle Entrate ha confermato l’impostazione sulla base della quale è obbligatorio l’inserimento nella dichiarazione del periodo d’imposta in cui è stata presentata l’integrativa del credito pregresso, al fine di ottenerne la “rigenerazione”. Di conseguenza, esso diventa un credito relativo al medesimo periodo d’imposta, soggetto, in quanto tale, alle nuove regole introdotte dall’articolo 3 del Dl 124/2019 per la compensazione in F24.

Occorre però distinguere tra integrativa ultrannuale da errore fiscale o da errore contabile.

Errore fiscale

Se l’errore che si corregge con la dichiarazione integrativa è un mero errore fiscale (ossia che non incide sulla contabilità ma solo in dichiarazione, come ad esempio una quota di super o iper ammortamento), il credito che esce dalla integrativa (di qualunque importo) è “bloccato” in attesa della liquidazione della dichiarazione ordinaria presentata per quel periodo d’imposta. Naturalmente, se si è già sicuri che la dichiarazione ordinaria chiuderà con un credito superiore ai 5mila euro, questo importo può essere utilizzato in compensazione sin dall’inizio del periodo d’imposta. Per importi superiori, invece, è necessario attendere il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione, opportunamente vistata per utilizzare crediti “sopra soglia” (5mila euro ovvero 20mila euro se il “voto Isa” è almeno pari a 8).

A questo punto, tuttavia, emerge l’inutilità di apporre il visto di conformità nella dichiarazione integrativa, atteso che il credito non può essere compensato direttamente nel modello F24, ma è destinato (prima) a una compensazione “interna” in dichiarazione. Supponiamo che a dicembre 2019 un’impresa abbia presentato una dichiarazione integrativa sul 2017 riportando un credito di 25mila euro. Per il suo utilizzo un simile credito necessiterebbe del visto di conformità, ma tale adempimento sarebbe inutile. L’impresa, infatti, deve introdurre tale credito nella dichiarazione ordinaria presentata per l’anno 2019 e considerare gli adempimenti sulla base dell’esito di questa dichiarazione. Se, anche grazie ai 25mila euro di credito emergente dal quadro DI, si ottiene un credito superiore ai 5mila euro, questo importo potrà essere compensato anche prima della presentazione della dichiarazione. Ogni importo maggiore, tuttavia, dovrà attendere la trasmissione della dichiarazione (e l’eventuale voto “Isa”) e questa dovrà, se del caso, essere munita della attestazione di conformità del credito. È evidente che il visto sul credito emergente dalla integrativa non avrebbe, in questo caso, alcuna utilità.

Errore contabile

Se, invece, la dichiarazione integrativa ultrannuale a favore del contribuente è dovuta a un errore contabile (ad esempio, ci si era dimenticati di una quota di ammortamento ordinaria), allora il visto di conformità rilasciato sulla dichiarazione integrativa (per crediti di importo “sopra soglia”) può ancora avere una sua utilità. Infatti, in questo caso (si veda il testo del comma 8-bis dell’articolo 2 del Dpr 322/98 e le istruzioni ai modelli dichiarativi) il credito può essere utilizzato subito e confluisce nella dichiarazione del periodo (quadro DI), con effetto sulla liquidazione di quest’ultima solo per l’eventuale eccedenza non compensata entro la fine del periodo d’imposta in cui l’integrativa è presentata (si veda l’articolo su Ntplus Fisco). Quindi, spetta al contribuente valutare, al momento della presentazione dell’integrativa, se entro la fine del periodo d’imposta riuscirà a compensare tutto il credito (o, comunque, una parte di esso tale da giustificare l’apposizione del visto) oppure no, e in quest’ultimo caso evitare l’apposizione del visto.

Le complesse procedure disegnate dalle Entrate per le dichiarazioni integrative rendono pertanto complicati anche i ragionamenti sul visto. Va precisato che per le integrative non ultrannuali (vale a dire quelle presentate con riferimento all’ultima dichiarazione presentata), l’utilizzo in compensazione del credito emergente è libera (decorsi 10 giorni dalla trasmissione del modello), sia che l’errore sia “fiscale” ovvero “contabile”, per cui la scelta sull’apposizione del visto avviene applicando le regole generali.

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