Adempimenti

Dichiarazioni con invio anticipato per compensare i versamenti del 15 settembre

Per alcuni contribuenti il modello va trasmesso entro il 5 settembre. Le compensazioni “interne” non hanno il limite

di Stefano Vignoli

Anche se il termine ordinario per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi scade il 30 novembre 2021, la stagione delle dichiarazioni è già alle porte per molti contribuenti.

Tra questi, vi sono innanzitutto i soggetti che intendono beneficiare dell’ulteriore contributo a fondo perduto “a conguaglio” (previsto dall’articolo 1, comma 16, del decreto Sostegni bis) che ad oggi devono prepararsi alla trasmissione della dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre, termine espressamente previsto dal comma 24 e tutt’ora invariato nonostante le pressanti richieste di proroga arrivate dalle categorie professionali.

C’è però anche un’altra casistica che emerge dalle simulazioni dei programmi imposte dei soggetti Isa e collegati, in vista dei versamenti delle imposte in scadenza il 15 settembre. Per chi tra di essi volesse utilizzare in compensazione crediti d’imposta, ci sarebbe la necessità di procedere all’invio entro il 5 settembre.

Può essere il caso dei professionisti e degli agenti che hanno subito nel 2020 ritenute d’acconto eccedenti l’Irpef del periodo di imposta (casistica frequente in un anno di drastiche riduzioni dei redditi imponibili) e si trovano quindi nella necessità di utilizzare tali eccedenze per compensare debiti di altra natura quali contributi Inps, imposte sostitutive e altri tributi che emergono dalla dichiarazione. Per tutti i contribuenti vale infatti il limite di 5.000 euro (salvo maggiori limiti per chi presenta una buona pagella Isa) per singolo tributo, oltre il quale è richiesta la preventiva trasmissione della dichiarazione assistita da visto di conformità. Sono esclusi dai limiti di compensazione i crediti di imposta indicati nel quadro RU e gli altri crediti che scaturiscono dalla dichiarazione (ad esempio, credito Inps).

Soltanto le “compensazioni verticali” non soggiacciono al limite di 5mila euro: per la corretta individuazione dei tributi che possono essere compensati verticalmente occorre far riferimento alla risoluzione 110/E del 31 dicembre 2019.

Dalla risoluzione emerge ad esempio come la “compensazione interna” del codice 4001 «Irpef Saldo» riguardi soltanto lo stesso codice 4001 oppure i codici 4033 e 4034 (prima e seconda rata Irpef); l’utilizzo del credito in compensazione di altri debiti tributari o contributivi richiede pertanto l’invio della dichiarazione.

Si pensi al professionista che abbia un credito Irpef di 10mila euro e un debito per addizionali regionale e comunale rispettivamente di 7mila e mille: poiché l’utilizzo del credito Irpef per versare le addizionali non configura compensazione verticale il contribuente che intenda compensare integralmente i debiti di imposta deve presentare la dichiarazione con visto leggero entro il 5 settembre 2021 (termine che, anche se cade di domenica, non è prorogabile): infatti l’articolo 17, comma 1, del D Lgs 241/1997 dispone che la compensazione «per importi superiori a 5mila euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge».

Superata la data del 5 settembre, ci si può domandare se sia possibile trasmettere l’F24, da effettuarsi comunque dieci giorni dopo l’invio della dichiarazione, beneficiando delle sanzioni ridotte per «F24 a zero». Tale strada non pare percorribile, in quanto alla scadenza del 15 settembre il credito eccedente euro 5.000, ancorché spettante, non risulterebbe (ancora) utilizzabile a norma di legge. Resterà in questo caso la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti “vistati” in dichiarazione avvalendosi del ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997.

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