Controlli e liti

Dichiarazioni Irap, tempi di decadenza senza raddoppio

di Laura Ambrosi

Il raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli accertamenti vigente fino al periodo di imposta 2015 non si applica alle dichiarazioni Irap in quanto si tratta di una imposta per la quale non sono previste sanzioni penali. A confermare questo importante principio è la Corte di cassazione con l’ordinanza n.20435 depositata ieri

Secondo i giudici di legittimità il raddoppio dei termini decadenziali, prima dell’abrogazione, non era applicabile alle contestazioni Irap. Ciò in quanto le violazioni per tale imposta non possono generare ipotesi delittuose. I reati tributari riguardano infatti esclusivamente le imposte dirette e l’Iva. La normativa sul raddoppio faceva poi riferimento soltanto a dette imposte e non anche all’Irap. Ne consegue che la pretesa Irap contenuta in accertamenti emessi nel maggior termine, è illegittima.

La pronuncia conferma l’orientamento già espresso dalla Cassazione sulla specifica questione (per tutte sentenza 4775/2016). Vi è ora da sperare che gli uffici prendano atto di tale orientamento per i contenziosi pendenti e si astengano per i periodi di imposta antecedenti il 2016 (a partire dal quale è stato abrogato il regime del raddoppio) dall’emissione di nuovi accertamenti Irap avvalendosi dei maggiori termini. La sentenza ribadisce poi che per far scattare i termini decadenziali più lunghi (nel regime previgente) era sufficiente la sussistenza di «seri» indizi di reato idonei a far insorgere l’obbligo di presentazione della denuncia penale anche se questa sia stata archiviata o presentata oltre i termini.

La Cassazione ha poi affrontato anche la portata delle modifiche intervenute successivamente con il Dlgs 128/2015 (che ha subordinato il raddoppio alla presentazione della denuncia entro la decadenza ordinaria) e con la legge di Stabilità 2016 (che ha abrogato l’istituto prevedendo un nuovo regime transitorio).

Secondo i giudici di legittimità le regole contenute nel Dlgs 128/2015 trovano applicazione agli atti impositivi notificati successivamente all’entrata in vigore del decreto (2 settembre 2015). La legge di Stabilità 2016 (abrogando l’istituto) ha previsto espressamente che per il passato valessero le vecchie regole sul raddoppio solo se la notizia di reato fosse stata inoltrata entro la scadenza ordinaria del termine di decadenza.

I giudici hanno al riguardo ribadito che le due citate norme non sono in conflitto: la legge di Stabilità ha regolato le ipotesi non incluse nel precedente regime transitorio (casi in cui non era stato notificato un atto impositivo entro il 2 settembre 2015). Solo la nuova previsione transitoria subordina il raddoppio alla presentazione o trasmissione della denuncia entro i termini ordinari, con la conseguenza che per il passato è confermata la legittimità anche quando la denuncia sia stata inviata oltre tali termini.

Cassazione, VI sezione civile, ordinanza 20435 del 25 agosto 2017

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