Controlli e liti

Dichiarazioni nell’anno del Covid al test dei nuovi reati tributari

Aggravata la pena nei casi di dichiarazione fraudolenta con fatture o note spese

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di Antonio Iorio

Con le dichiarazioni presentate quest’anno si applicano per la prima volta la maggior parte delle novità sui reati tributari. In molti casi, infatti, le modifiche apportate dal collegato fiscale dell’anno scorso (Dl 124/2019, convertito nella legge 157/2019) concernono i delitti dichiarativi. Tali modifiche, pur essendo entrate in vigore il 25 dicembre 2019, in realtà trovano applicazione con la presentazione – o con l’omissione – delle dichiarazioni dei redditi e/o dell’Iva. La dichiarazione Iva è la prima il cui termine ordinario di invio sia scaduto, lo scorso 30 giugno. Anche molti modelli 730, comunque, vengono inviati da Caf e intermediari in queste settimane, anche se il termine è slittato al 30 settembre per l’emergenza coronavirus. Per il modello Redditi c’è tempo fino al 30 novembre ma molte dichiarazioni vengono di fatto “predisposte” in questo periodo per calcolare il saldo delle imposte dirette 2019 e il primo acconto 2020.

Le modifiche ai reati, in alcuni casi, sono molto delicate: si pensi che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi viene equiparata, sotto il profilo sanzionatorio all’atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi e la dichiarazione contenente false fatture con un’evasione di poco superiore ai 20mila euro diventa più grave del sequestro di persona e dell’atto di terrorismo – sempre con ordigni esplosivi o micidiali - contro la sede della Presidenza della Repubblica o di organi del Governo.

Dichiarazione infedele

È la fattispecie penale tributaria meno grave tra i reati “dichiarativi”. Si tratta in genere dalla sottrazione a tassazione di elementi attivi oltre una certa soglia e/o della deduzione di costi inesistenti non supportati da fatture o altri documenti, altrimenti si rientrerebbe nel più grave delitto di dichiarazione fraudolenta.

Le nuove regole prevedono un ampliamento della rilevanza penale di questo delitto che ora scatta con soglie di evasione più basse rispetto al passato. Risponde di dichiarazione infedele chiunque (e non solo i titolari di partita Iva o i soggetti tenuti all’istituzione delle scritture contabili) indica in una delle dichiarazioni annuali relative ai redditi o all’Iva elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100mila euro (in passato l’importo era di 150.000);

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro (in passato tale importo era di 3 milioni).

Nel contempo l’illecito è punito più severamente in quanto son state innalzate le pene edittali: dalla precedente reclusione – da uno a tre anni – si è passati alla reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi. Le nuove sanzioni consentono anche l’applicazione degli arresti domiciliari, del divieto di espatrio e di altre misure coercitive previste dal codice di rito, finora precluse.

Dichiarazioni fraudolente

Si realizzano con due differenti metodologie illecite: l’utilizzo di documenti per operazioni inesistenti, e con altri artifizi.

Nel primo caso la nuova pena è particolarmente severa: reclusione da 4 a 8 anni. Il delitto si realizza non solo utilizzando fatture non veritiere ma anche gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie (ad esempio, note spese). Occorre poi che fatture e/o documenti siano emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’Iva in misura superiore a quella reale, oppure che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Viene prevista un’attenuante (reclusione da 18 mesi a 6 anni) se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100mila euro.

Per l’altra fattispecie di dichiarazione fraudolenta (mediante operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente oppure avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione) la nuova pena è la reclusione da 3 a 8 anni (in passato da 18 mesi a 6 anni).

Omessa presentazione

La sanzione penale scatta in presenza non solo dell’inadempimento ma allorché l’imposta evasa (imposte sui redditi, Iva), e le ritenute non versate siano superiori a 50mila euro. Il riferimento è per ciascun periodo di imposta per singola imposta.

La nuova, e più grave, sanzione è la reclusione da 2 a 5 anni al posto della precedente da 18 mesi a 4 anni. Ciò comporta che per l’omessa presentazione può ora essere disposta anche la custodia cautelare in carcere in passato preclusa.

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