Adempimenti

DICHIARAZIONI/1 - Il modello Iva 2019 si adegua alla nuova disciplina dei gruppi

di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

Il gruppo Iva irrompe nella dichiarazione Iva 2019 ; infatti, per i soggetti che hanno optato per questo nuovo istituto deve essere barrata la casella 1 nel rigo A16 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione Iva.

Disciplinato dagli articoli 70-bis e seguenti del Dpr 633/1972, il gruppo Iva è un istituto che consente di rendere irrilevanti ai fini Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo. In sostanza, il gruppo Iva diviene un unico soggetto passivo mentre i soggetti ad esso partecipanti perdono la loro soggettività passiva ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Ne consegue che, mentre le operazioni interne al gruppo non sono soggette a Iva, le operazioni con soggetti esterni, da chiunque del gruppo siano effettuate, si considerano poste in essere dal gruppo.

Le norme in materia di gruppo Iva si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018, per espressa previsione della legge 232/2016. L’opzione va esercitata da tutti i soggetti che intendono partecipare mediante trasmissione di una dichiarazione da parte del rappresentante del gruppo; se presentata dal 1° gennaio al 30 settembre (prorogato al 15 novembre per il 2018), la dichiarazione esplica i suoi effetti a decorrere dall’anno successivo a quello di presentazione; se presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, determina la operatività del gruppo Iva a decorrere dal secondo anno successivo a quello di presentazione. Considerato quindi che l’anno 2018 è stato il primo in cui era possibile presentare la dichiarazione, l’operatività del gruppo Iva decorre in sostanza dal 2019.

Pertanto il modello 2018 dovrà essere compilato da coloro i quali nell’anno 2019 intendono partecipare ad un gruppo.

In particolare, questi contribuenti devono barrare la casella 1 nel nuovo rigo A16 per comunicare che quella relativa al 2018 è l’ultima dichiarazione precedente all’ingresso nel gruppo Iva. Gli stessi soggetti devono poi indicare nel campo 2 del rigo VX2 la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all’ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al gruppo Iva dal 1° gennaio 2019. Novità anche nel prospetto IVA 26/PR in cui vengono inseriti il campo 2 nel rigo VY2 in cui indicare la parte dell’eccedenza detraibile risultante dal prospetto, pari all’ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita dalla controllante al gruppo IVA dal 1° gennaio 2019 e il campo 3 nel rigo VY4 che deve essere barrata dalla controllante che a partire dal 1° gennaio 2019 partecipa a un Gruppo IVA e intende chiedere a rimborso la parte dell’eccedenza detraibile risultante dal presente prospetto, per la quota che non deve essere trasferita al Gruppo medesimo.

Il modello di dichiarazione Iva 2019 sarà l’ultimo anche per la schiera di contribuenti che adottano il regime forfetario a decorrere dal 1° gennaio 2019. Essi dovranno barrare la casella nel rigo 14 del quadro A relativo alle informazioni dell’attività per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale precedente all’applicazione del regime ed indicare l’eventuale Iva derivante dalla rettifica della detrazione nel rigo VF70.

Aggiunta anche la casella 3 nel rigo VO34 che deve essere barrata dai contribuenti che avendo optato nel corso del 2015 per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio (ex “minimi”) revocano la scelta effettuata e accedono, dal 2018, al regime forfetario. Si ricorda che, come previsto dal comma 87 della Legge 190/2014, questi contribuenti possono continuare ad applicare l’aliquota del 5% fino a compimento del quinquennio agevolato.

Le istruzioni per la compilazione del modello Iva 2019

Il modello Iva 2019

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