Controlli e liti

Dieci anni per il recupero delle addizionali provinciali sulle accise

La Cgt Lombardia 165/5/2023 accoglie l’istanza di un consumatore oltre i termini biennali<br/>

immagine non disponibile

di Marco Nessi, Roberto Torelli

Il diritto del consumatore ad agire per il recupero delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica si prescrive nell’ordinario termine decennale dall’abrogazione della norma impositrice, anche nel caso in cui il consumatore dovesse rivolgersi direttamente all’amministrazione finanziaria. Lo ha stabilito la Cgt della Lombardia nella sentenza n. 165/5/2023 depositata il 18 gennaio 2023 (presidente Izzi, relatore Monfredi).

Nel caso in esame una Srl, in qualità di consumatore finale, provvedeva a pagare il proprio fornitore per il servizio di energia fornito negli anni 2010 e 2011. In particolare questo pagamento era comprensivo delle accise e addizionali all’Erario già anticipate dal fornitore e poi addebitate a titolo di rivalsa alla medesima Srl. La società chiedeva il rimborso delle addizionali pagate al fornitore, stante l’abrogazione della relativa imposta (intervenuta a decorrere dal 1° gennaio 2012 per le Regioni a statuto ordinario e dal 1° aprile 2012 per le altre Regioni) intervenuta a seguito del riconoscimento dell’incompatibilità della stessa con la Direttiva Ue 2008/118/Ce e n. 92/12/Cee (si vedano le sentenze di Cassazione 12143/2022, 12142/2022, 22343/2020, 16142/2020 e 10691/2020).

A sua volta l’ufficio rilevava l’intervenuta decadenza del diritto al rimborso, in quanto la relativa istanza sarebbe stata presentata oltre il termine biennale previsto dall’articolo 14, comma 2, del Dlgs 504/1995 (Testo unico delle accise). Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, in sede d’appello, la società ribadiva a legittimità della richiesta.

Nell’accogliere il principio di diritto avanzato, i giudici di appello hanno, in primis, riconosciuto la non debenza delle addizionali provinciali sulle accise sull’energia per gli anni 2010 e 2011. Infatti, il pagamento delle accise, pur essendo stato fatto in forza di una normativa nazionale all’epoca in vigore, rappresenta un indebito sul piano oggettivo e, come tale, è soggetto all’azione civilista di ripetizione prevista dall’articolo 2033 del Codice civile (Cassazione 27101/2019 e 27099/2019). Da ciò, in via eccezionale, dimostrando l’eccessiva onerosità di agire in ripetizione dell’indebito verso il fornitore, il consumatore è legittimato ad agire direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria entro il termine di prescrizione decennale dall’abrogazione della norma impositrice.

Il collegio ha ricordato che il consumatore finale ha il diritto di ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato in termini oggettivi. La natura di questa azione non muta neanche nel caso eccezionale in cui l’azione venga esercitata direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Anche in questo caso, quindi, il termine di prescrizione del diritto al rimborso rimane quello decennale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©