Controlli e liti

Difesa tecnica alle Commissioni tributarie, al via la nuova iscrizione negli elenchi

Possibile presentare domanda di iscrizione in una delle cinque sezioni

di Ivan Cimmarusti

Al via il nuovo Elenco nazionale per l’assistenza tecnica nei procedimenti istruiti dalle Commissioni tributarie. A partire da mercoledì 1° aprile si potrà presentare domanda di iscrizione in una delle cinque sezioni, come stabilito dal decreto del Ministro dell’Economia n. 106 del 5 agosto 2019, recante disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie.

L’elenco riguarda l’iscrizione di determinate categorie di soggetti a seconda della sezione:
a. Sezione I - ex dipendenti del ministero dell’Economia e delle finanze, della Guardia di finanza e degli Enti Impositori;
b. Sezione II - Periti ed Esperti tributari;
c. Sezione III - Funzionari delle associazioni di categoria iscritti negli elenchi delle Intendenze di Finanza;
d. Sezione IV - Dipendenti di associazioni di categoria e di imprese;

e. Sezione V - Dipendenti dei Caf e delle relative società di servizi.

Prevista anche una disciplina per coloro i quali risultano già iscritti negli elenchi al 31 marzo 2020. Si tratta di soggetti che saranno iscritti di diritto nell’Elenco nazionale, ma saranno tenuti a trasmettere entro il 31 ottobre prossimo una Pec con l’apposito modulo reperibile sul portale della Giustizia tributaria.

La disciplina contiene anche delle limitazioni. Questa attività di assistenza tecnica non potrà esercitata se:

1. nella regione o nelle province, con essa confinanti, in cui gli iscritti abbiano con i giudici delle Commissioni tributarie provinciali rapporti di coniugio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di affinità in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76;
2. nella regione, o in quelle confinanti, in cui gli iscritti abbiano con i giudici delle Commissioni tributarie regionali rapporti di coniugio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di affinità in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76;

L’iscrizione, inoltre, è incompatibile:

1. con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale, svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;
2. con la qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite;
3. con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
4. con lo svolgimento di lavoro subordinato, salvi i casi di rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, del Regolamento riferiti ai dipendenti delle associazioni di categoria, di imprese o delle loro controllate ovvero dei Caf.

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