Difficoltà a importare merci dall’estero: come fare e cosa cambia ai fini Iva
L’emergenza sta creando problemi a chi importa in Italia merci da Paesi extra Ue e le rivende in Europa. Possibile ricorso al regime 42
L’emergenza sanitaria influisce anche sulla rotta dei traffici internazionali. È il caso degli importatori italiani che, causa le restrizioni “fisiche” all'ingresso delle merci nel territorio dello Stato, dovute soprattutto alle difficoltà di rientro dei mezzi di trasporto dopo il transito in Italia, si vedono costretti a trovare soluzioni alternative.
Il regime 42 in soccorso agli operatori in difficoltà
Per quegli operatori che importano abitualmente beni da paesi extraUe, destinati alla propria clientela comunitaria, la soluzione può essere offerta dalle regole doganali di cui al cosiddetto regime 42. In base a tale regime, beni di provenienza extraUe possono essere introdotti (immessi in libera pratica) in uno Stato Ue con il solo pagamento dei dazi e senza assolvimento dell’Iva, se sono destinati a proseguire in altro Stato membro, normalmente in forza di una cessione a un acquirente ivi soggetto passivo d'imposta, il quale assolverà l'Iva in esecuzione di un acquisto intracomunitario.
L’import attraverso un altro Stato membro
Venendo alle situazioni di questi giorni, può accadere che un importatore nazionale, impossibilitato a ricevere i beni in Italia, decida di farli entrare in Unione europea facendoli “passare” da un altro Stato Ue, procedendo poi al loro inoltro al cliente nello Stato di destinazione.
In tal caso, occorre aprire una posizione Iva, normalmente un rappresentante fiscale, nel paese Ue d'introduzione dei beni (Croazia, per esempio). Qui saranno sdoganati con pagamento dei dazi, ma senza versamento dell’Iva. La merce immessa in libera pratica, divenuta merce unionale, viene quindi vincolata al regime 42 e può formare oggetto del successivo trasferimento intracomunitario al cliente in altro Stato Ue (Olanda, in ipotesi).
La procedura d’acquisto e cessione intracomunitaria
Dal punto di vista dell’acquirente, l’operazione rappresenta un normale acquisto intracomunitario assoggettato a imposta nel paese d'arrivo dei beni (Olanda), coerentemente con l'articolo 20 della direttiva n. 2006/112. Il rappresentante fiscale sarà tenuto a osservare tutte le regole dello Stato in cui è nominato sia in relazione all'immissione in libera pratica con sospensione del pagamento dell’Iva sia con riguardo agli eventuali obblighi di fatturazione, adempiendo inoltre gli obblighi di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e fornendo l'idonea documentazione richiesta per comprovare l'arrivo dei beni a destino.
La prosecuzione dei beni a destino può essere trattata come una cessione intracomunitaria a tutti gli effetti dallo Stato d'importazione, cui applicare le normali procedure. In tal caso, il rappresentante fiscale dovrà avere la disponibilità dell'identificativo Iva del cessionario validamente presente nell’archivio Vies, in adesione alla nuova formulazione dell'articolo 138, direttiva 2006/112 (in vigore dal 1°gennaio 2020).
L’operatore italiano realizzerà una cessione fuori del campo applicativo dell'Iva nazionale (ma rilevante ai fini reddituali e Irap), dato che la vendita si considera effettuata nel paese d'importazione dei beni (articolo 32, direttiva 2006/112). L'acquisto dei beni importati sarà invece documentato dalla “fattura” del fornitore extraUe, cui associare la bolletta doganale d'importazione dello Stato d'immissione in libera pratica.
Ettore Sbandi
Dottrina