Imposte

Digital tax, in gioco la localizzazione del dispositivo

Soglie di ricavi realizzati o percepiti con verifica per competenza e per cassa

Pubblicato il provvedimento 13185/2021 attuativo dell’imposta sui servizi digitali. Contestualmente, il Dl 3/2021 ha prorogato di un mese i termini per il pagamento (16 marzo) e per la presentazione della dichiarazione (30 aprile). L’Agenzia aveva aperto una consultazione pubblica, chiusa il 31 dicembre. Quaranta i contributi raccolti, molti suggerimenti nella stessa direzione dei quali il provvedimento sembra tenere conto solo in parte. Si auspica una maggiore apertura nella circolare in fase di redazione.

L’imposta richiede il superamento, nell’anno solare 2019, di una doppia soglia di ricavi: (a) ricavi ovunque «realizzati» per non meno di 750 milioni di euro; ricavi «percepiti» da servizi digitali «localizzati» in Italia per non meno di 5,5 milioni. Il provvedimento conferma che la prima va verificata «per competenza», la seconda «per cassa».

Tre le tipologie di servizi digitali imponibili. La prima è la veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata (targeted advertising). Qui il provvedimento sembra ignorare il rischio di doppia imposizione che può verificarsi laddove risultino rilevanti sia i ricavi del soggetto che colloca la pubblicità sulla piattaforma di terzi, sia i ricavi percepiti dal soggetto che “ospita” la pubblicità sulla propria interfaccia. Ipotesi che la proposta di direttiva europea si preoccupa espressamente di prevenire. La seconda riguarda la messa a disposizione di un’interfaccia digitale che consenta agli utenti di mettersi in contatto e interagire tra loro, anche per facilitare lo scambio diretto fra utenti di beni e servizi. La terza include la trasmissione di dati raccolti dagli utenti e generati a seguito del loro utilizzo dell’interfaccia.

La base imponibile corrisponde alla percentuale dei ricavi globali derivanti da servizi digitali attribuibile al territorio dello Stato. Si guarda ai ricavi percepiti (principio di cassa). I ricavi sono assunti al lordo dei costi e al netto dell’Iva e delle altre imposte indirette. Non sono tassati i ricavi derivanti da servizi prestati a favore di società del gruppo.

Elemento cruciale è la non coincidenza tra il luogo da cui provengono i ricavi e il luogo in cui tali ricavi sono percentualmente “attribuiti” ai fini della determinazione dell’imposta. Il criterio di “localizzazione” dipende essenzialmente dalla localizzazione del dispositivo (smartphone, PC, tablet) mediante il quale l’«utente» si connette all’interfaccia. Il provvedimento stabilisce che il criterio è l’indirizzo IP o «qualsiasi altra informazione disponibile (…) che consenta la geolocalizzazione del predetto dispositivo». Opportunamente nella versione definitiva del provvedimento l’indirizzo IP non è più quindi il criterio primario.

L’obbligo di pagamento può ricadere sui contribuenti esteri, ma è prevista la responsabilità solidale di eventuali consociate italiane (salvo che il contribuente estero sia residente in Paese non collaborativo o agisca in Italia con stabile organizzazione). Il provvedimento chiarisce che la solidarietà opera anche se la consociata italiana non è soggetto passivo dell’imposta. Il provvedimento interviene, infine, in merito agli adempimenti contabili che le imprese soggette all’imposta devono rispettare mensilmente.

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