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Direttiva Dac 7, obblighi di comunicazione anche per affitti brevi

Le piattaforme che collegano i venditori con altri utenti al fine di intermediare la locazione di immobili situati nel territorio della Ue, dovranno raccogliere, oltre alle informazioni sul venditore, anche quelle relative agli immobili in locazione

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di Giorgio Emanuele Degani

La direttiva n. 2021/514/Ue (cosiddetta Dac 7) ha introdotto un regime di cooperazione amministrativa nel settore fiscale e scambio automatico di informazioni tra Stati e gestori di piattaforme digitali. In particolare, è stato introdotto a carico di questi ultimi l’obbligo di raccogliere, verificare e comunicare, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le informazioni relative ai sellers (cioè i venditori o cedenti) che attraverso le piattaforme mettono sul mercato e cedono beni e servizi; informazioni che poi saranno oggetto di scambio automatico tra le Autorità fiscali degli Stati membri dell’Unione.

Stante l’imminente entrata in vigore, il ministero dell’Economia e delle finanze ha indetto una consultazione pubblica sul tema, al fine di raccogliere le opinioni degli interessati sul tema.

In ogni caso, una delle più rilevanti novità riguarda i soggetti colpiti dalla normativa: tra gli altri, le disposizioni riguarderanno i “gestori di piattaforme” che, pur non essendo fiscalmente residenti, né costituiti né gestiti in uno Stato membro, né ivi disponendo di una stabile organizzazione, facilitano l’esecuzione di una “attività pertinente” da parte dei «venditori oggetto di comunicazione» o la locazione di beni immobili ubicati in uno Stato membro.

Tra le “attività pertinenti” rientrano, quindi, quelle svolte al fine di percepire un corrispettivo che riguardi la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio. Pertanto, verranno interessate dagli obblighi comunicativi le piattaforme che collegano i venditori con altri utenti, al fine di intermediare la locazione di immobili situati nel territorio della Ue.

Le informazioni da raccogliere

I gestori dovranno così raccogliere, oltre alle informazioni sul venditore, quelle relative ai beni immobili in locazione acquisendone l’indirizzo e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione catastale o equivalente in ragione del diritto nazionale dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

Sono previste delle esclusioni dall’obbligo di comunicazione: laddove il gestore abbia facilitato oltre 2.000 attività di locazione della medesima proprietà immobiliare inserzionata da parte dello stesso venditore, e il venditore sia un’entità, il gestore è tenuto a raccogliere tutti i documenti e le informazioni che attestino che l’immobile appartiene allo stesso proprietario; allo stesso modo sono esclusi dagli obblighi di comunicazione i soggetti per i quali il gestore ha intermediato meno di 30 locazioni per corrispettivi totali fino a 2.000 euro.Tali esclusioni sono dettate al solo fine di prevedere un aggravio di oneri legati alla trasmissione dei dati in capo agli operatori turistici e alle catene alberghiere.

La direttiva Dac 7 prevede così un nuovo ruolo in capo ai gestori delle piattaforme digitali, tra cui appunto anche gli intermediari che non siano residenti ai fini fiscali, né risultino costituiti o abbiano una stabile organizzazione all’interno del territorio unionale, ma che facilitino la locazione di immobili ubicati in uno Stato membro. Di certo, l’adempimento di tali nuovi oneri comporterà un incremento dei costi di gestione per gli operatori, ma consentirà di introdurre un regime standardizzato di informazioni da condividere tra le Amministrazione finanziarie dei vari Stati membri, riducendo sul lungo periodo i costi amministrativi e di conformità.