Adempimenti

Diritti d’autore e forfettari, i compensi passano per il quadro LM

Sono molteplici le novità ed i passaggi critici per il contribuente forfettario nella compilazione del LM

di Paolo Meneghetti

Sono molteplici le novità ed i passaggi critici per il contribuente forfettario nella compilazione del quadro LM, modello Redditi 2020, e ciò è dovuto sia a novità normative, sia a passaggi interpretativi contenuti nella circolare 9 del 2019 e nei numerosi interpelli che l’Agenzia delle Entrate ha prodotto.

Esclusione dal regime forfettario
Il primo aspetto, nel rigo LM 21 è rappresentato dalla barratura delle caselle 1, 2 e 3 dove si attesta il possesso dei requisiti e l’assenza di cause ostative. Per il periodo d’imposta 2019 entrano in gioco le due nuove cause ostative di cui all’art. 1, comma 57, lett. d) e d bis) della L. 190/14, cioè il possesso di partecipazioni di controllo in SRL e la circostanza di aver prodotto la parte prevalente del proprio fatturato a favore del datore (o ex) di lavoro. Su questo punto occorre non confondersi sulla decorrenza della fuoriuscita dal regime forfettario: infatti come già affermato dalla circ. 9/19 e confermato dalle istruzioni al modello, l’eventuale sussistenza della causa di esclusione verificata nel 2019 permette che il contribuente esca dal regime forfettario solo dal 2020. Pertanto posto che oggetto della presente dichiarazione è il periodo d’imposta 2019 , anche in presenza di una delle due nuove cause ostative di cui sopra verificata nel 2019 , si dovrà barrare l’insussistenza della causa, poiché la fuoriuscita si avrà dal 2020. Ciò significa che nella compilazione del modello 2021, il contribuente imprenditore che nel 2019 era in presenza di causa ostativa, ad esempio, per detenzione del controllo di una SRL, dovrà compilare il quadro RF o RG, quindi la barratura della colonna 2 del rigo LM 21 sarà eseguita nel 2020 e omessa nel 2021 (semplicemente perché non verrà più compilato il quadro LM).

L’imposta sostitutiva del 5%
Invece la colonna 3 dello stesso rigo LM 21 potrebbe essere omessa senza che ciò ostacoli la compilazione dei righi successivi, poiché nella colonna 3 si attesta il possesso dei requisiti ( nuova attività) per applicare l’imposta sostitutiva al 5%, ma anche in assenza di tale diritto il quadro LM potrebbe ancora essere compilato applicando la sostitutiva al 15%. Al riguardo un punto che meriterebbe una risposta chiara ed ufficiale consiste nel valutare se vi è il diritto di applicare per gli anni residui del quinquennio, la sostitutiva al 5% avendo iniziato l'attività come soggetto semplificato o ordinario ed essendo passato al regime forfettario nel 2019 prima del compimento dei 5 anni dall'inizio della attività. Le istruzioni si limitano a ricordare il passaggio dal regime di vantaggio a quello forfettario ma non citano il caso di chi ha iniziato il regime semplificato/ordinario.

Fortettari e diritti d’autore
Una novità assoluta è l’inserimento della colonna 4 nel righi da LM 22 a LM 27. Si tratta dei compensi incassati per cessione dei diritti di autore . Il tema è stato affrontato dall’interpello 517 del 12.12.2019, in cui si è sostenuto che se il diritto di autore è attinente l’attività svolta in regime forfettario, i compensi percepiti dovranno transitare per il quadro LM. Ma dal momento che la circ. 9/19 aveva stabilito che il reddito derivante da tali compensi va tassato tenendo conto delle regole del art. 54 del Tuir, il dato da indicare nel quadro Lm dovrà essere già nettizzato della percentuale di deduzione riconosciuta dal comma 8 del citato art. 54. In sostanza se un avvocato di 40 anni in regime forfettario riceve diritti di autore per aver scritto un articolo di carattere giuridico pari a 1000 euro, inserirà nella colonna 4 il dato di 750 euro, e tale dato concorre insieme agli altri compensi a formare il montante su cui applicare la percentuale di deduzione forfettaria del 22%.

Deduzioni contributi previdenziali
Altra novità riguarda la compilazione del rigo LM 35 , cioè la deduzione dei contributi previdenziali. A seguito dell’Interpello 400 del 9.10.19 è stato chiarito che in caso di contributi restituiti dall’Ente ( cioè eccedenza di versamenti usati in compensazione orizzontale) il dato va dichiarato nel quadro LM indicando i contributi da dedurre al netto di quelli compensati. L’eventuale eccedenza va indicata nel rigo LM 49 e portata in deduzione dal reddito complessivo.

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