Controlli e liti

Diritto di credito, decideranno le Sezioni unite

I giudici stabiliranno se, decorso il termine di decadenza dell’accertamento, la somma indicata dal contribuente è definitiva

di Laura Ambrosi

Saranno le Sezioni unite della Cassazione a decidere se, decorso il termine di decadenza del potere di accertamento senza alcuna contestazione, il credito indicato dal contribuente in dichiarazione è definitivo e cristallizzato. A rimettere la decisione è l’ordinanza interlocutoria n. 15525 depositata ieri.

La vicenda trae origine dal no delle Entrate alla restituzione di un credito Iva a una società. La contribuente proponeva ricorso al giudice tributario che, per entrambi i gradi di merito, confermava il diritto alla restituzione nel presupposto che entro gli ordinari termini di decadenza l’Ufficio non aveva sollevato contestazioni di sorta. La decisione veniva così impugnata dinanzi alla Suprema Corte, lamentando che il diritto di credito del contribuente non è soggetto al termine decadenziale previsto, in realtà solo ai fini del recupero dei debiti di imposta.

I giudici di legittimità hanno rilevato che sul punto l’orientamento è ondivago. Secondo un indirizzo, il diniego di rimborso del credito Iva deve rispettare i termini decadenziali ordinari (Cassazione 8460/2005). L’unica eccezione riguarda la contestazione dei requisiti per il rimborso, per i quali vale il termine decennale di prescrizione. Un diverso indirizzo, invece, ha affermato che in tema di rimborso imposte, l’Amministrazione può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione anche dopo la decorrenza del termine di decadenza del potere di accertamento, atteso che esso è riferibile solo ai debiti erariali e non ai crediti.

Nell’ordinanza di rinvio, peraltro, i giudici di legittimità hanno evidenziato che è sempre consentito al contribuente eccepire in sede contenziosa l’errore commesso con la dichiarazione fiscale, così da evitare che vengano richieste somme diverse da quelle dovute. Da ciò consegue che è ragionevole consentire anche all’amministrazione analoga eccezione in sede di rimborso, e quindi nonostante siano spirati i termini di decadenza.

Per altro verso, però, tale ampio lasso di tempo, rischia in concreto di creare incertezza sulla posizione del contribuente: si creerebbe, infatti, una situazione contraria alla tutela voluta dal legislatore proprio attraverso l’istituto della decadenza del potere di controllo. Inoltre, questa incertezza incide anche sulla “circolazione” del credito, che specialmente in materia di Iva, è molto frequente. Da qui la necessità di una decisione a sezioni unite.

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