Imposte

Disallineamenti da ibridi, in consultazione la bozza di circolare

Osservazioni fino al 19 novembre sulle istruzioni relative al Dlgs 142/2018 che ha recepito la direttiva Atad

di Dario Sencar

È stata pubblicata lunedì 18 ottobre sul sito ddelle Entrate in consultazione pubblica la tanto attesa bozza di circolare in tema di “Disallineamenti da Ibridi”. Il termine per l’invio dei commenti scade il 19 novembre prossimo.

Il corposo documento di 111 pagine inquadra e illustra, anche con numerosi esempi, la complessa disciplina entrata in vigore, per i soggetti solari, a partire dal 1° gennaio 2020. Il documento in consultazione, quindi, è di fondamentale importanza per i contribuenti in vista della prossima presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020.

Le indicazioni contenute nella bozza sono molteplici ed intervengono in una materia senza precedenti nell’ordinamento italiano.

Un primo chiarimento attiene alla non rilevanza degli “ibridi” a fini Irap (in quanto tecnicamente non è un’imposta sui redditi).

Di interesse particolare è l’indicazione agli uffici circa la necessità di valutare caso per caso la comunicazione della notizia di reato ex Dlgs 74/2000 in caso di riscontrata violazione della disciplina in sede di verifica.

Altro aspetto rilevante attiene all’importanza per il contribuente di predisporre adeguata documentazione da esibire in caso di controllo. Infatti, secondo la bozza, i verificatori possono attivare il comma 5 dell’articolo 32 del Dpr 600/73 inibendo il successivo utilizzo della documentazione in sede di accertamento o contenzioso qualora non esibita nel corso del controllo.

La materia è molto tecnica in quanto riguarda fattispecie cross-border che, seppur caratterizzate da elementi tipici (effetto, causa ibrida, elemento soggettivo), si presentano spesso di difficile identificazione (e quantificazione).

In estrema sintesi, la disciplina è volta a rendere indeducibili costi («componenti negativi di reddito»), altrimenti deducibili, o a rendere imponibili ricavi («componenti positivi di reddito»), altrimenti non imponibili, al ricorrere di effetti fiscali asimmetrici (ibridi) cross-border di “deduzione senza inclusione” (D/NI) o di “doppia deduzione” (DD) quando:

a) intervengono tra imprese associate o tra parti di un accordo strutturato e inoltre

b) sono riconducibili alla differente qualificazione fiscale di strumenti finanziari (e relativi componenti reddituali) compresi i trasferimenti ibridi, entità e stabili organizzazioni, inclusa l’incoerente attribuzione del reddito tra casa madre e stabile.

Di particolare rilievo, tra le altre, le precisazioni che riguardano

i) la necessità di monitorare grandezze rilevanti (quali perdite e interessi passivi eccedenti ex articolo 96 del Tuir a partire dal 31 dicembre 2016;

ii) la rilevanza degli ammortamenti anche per le fattispecie di D/NI;

iii) la necessità di applicare la disciplina degli ibridi anche nel contesto delle regole sulle controllate estere Cfc (ossia per effettuare il test del livello di tassazione effettiva e determinare il reddito da imputare per trasparenza al socio residente);

iv) a quali condizioni le regole sulle Cfc, estere o italiane, sono idonee a rimuovere gli effetti ibridi;

v) la natura di sistema e non antielusiva della disciplina che quindi non è disapplicabile;

vi) il coordinamento tra la disciplina sugli ibridi ed altri istituti (quali, ad esempio, la dividend exemption e la branch exemption).

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