Imposte

Dispositivi di protezione sanitaria sdoganati con procedura veloce

Procedure speciali di sdoganamento per Dpi e altri beni destinati a fronteggiare l’emergenza

L'importazione di dispositivi di protezione individuale (Dpi) e altri beni destinati a fronteggiare il Covid-19 avviene con due procedure speciali di sdoganamento diretto e celere, oltre all'esenzione dal dazio e dall'Iva se le operazioni sono poste in essere da enti pubblici, strutture sanitarie o organizzazioni filantropiche o assistenziali. Per lo sdoganamento ed il commercio di questi prodotti, però, occorre al contempo fare estrema attenzione a non ricadere nelle ipotesi di cui all'articolo 6 del Dl cura Italia 18/2020, che conferisce alle autorità di controllo il potere di requisizione delle merci in favore della Protezione civile.

I problemi delle Dogane

La questione dell'importazione di mascherine ed altri dispozitivi, ovvero di altri prodotti non Dpi ma utili alla lotta al coronavirus sta impegnando Dogane ed operatori ormai da settimane, in un contesto che, obiettivamente, il mercato non ha ancora recepito con chiarezza.

In questo contesto si è innestata la peculiare ordinanza del commissario straordinario 6/2020, eseguita dalla direttoriale 102131.20, con cui le Dogane adottano ogni azione utile allo sdoganamento: diretto, per i dispositivi di protezione individuale, per i quali peraltro sono allo studio agevolazioni fiscali ulteriori; e celere, per gli altri beni mobili per il contrasto del Covid-19. Entrambi i processi sono attivati con moduli di autocertificazione.

La procedura

In particolare, è bene segnalare che la procedura per lo sdoganamento diretto e ultrarapido di Dpi è riservata alle spedizioni destinate a determinati soggetti individuati in: a) Regioni e Province autonome; b) enti locali; c) Pa ed enti pubblici; d) strutture ospedaliere; e) soggetti che esercitano servizi essenziali e di pubblica utilità e/o interesse, in base al Dpcm 22 marzo 2020, modificato dal Dpcm 25 marzo.

Sebbene non sia ancora chiarito o definito lo sdoganamento diretto – sostanziandosi, si suppone, in una esecuzione rapida dell'azione di controllo ora sempre attivata – le Dogane sono chiare nel ricordare che «i dispositivi destinati a soggetti diversi da quelli indicati sono requisibili su disposizione del Commissario straordinario». Questo pone il tema delle requisizioni, ormai frequentissime e che, a quanto pare, cadono su tutti i processi di commercializzazione. La ragione, fondata sull'articolo 6 del Dl 18/20, è intuitiva e condivisibile, ma non sono ancora chiari i contorni dell'azione di requisizione, se essa cioè ricada nel commercio tout court, ovvero se restino salvi gli import propedeutici a vendite effettuate da privati a soggetti qualificati come ad esempio enti locali, ospedali, farmacie, o altri soggetti che svolgono servizi di utilità pubblica.

Le franchgie dai dazi e dall’Iva

A tutto ciò si aggiunge, come dato eventuale, la questione delle franchigie dai dazi e dall'Iva all'import, riconosciuti a determinate condizioni in esecuzione di vari documenti di prassi, tra i quali la determinazione 101115.20. Ad oggi, è infatti consentito applicare l'articolo 74 del regolamento 1186/09, che consente alle Dogane di autorizzare enti pubblici e altri enti a carattere caritativo o filantropico all'import in franchigia dai dazi di merci destinate ad essere distribuite gratuitamente alle vittime di catastrofi oppure messe a disposizione delle medesime pur rimanendo di proprietà degli Enti autorizzati. L'applicazione di questa norma, però, in base all’articolo 76, è subordinata all'adozione di una Decisione della Commissione Ue, attualmente non emessa ma in corso oggi di valutazione (si veda l’altro articolo).

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