Imposte

Enti non commerciali, dispositivi sanitari anti-Covid, i criteri per applicare l’Iva agevolata

La lista dei beni tassativa considera le autorizzazioni disposte da Bruxelles

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di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Iva al 5% per i beni destinati al contrasto della pandemia ma solo al ricorrere di puntuali requisiti. Con la risposta a interpello 585/201 l’agenzia delle Entrate torna ad approfondire la questione relativa al trattamento Iva come previsto dall’articolo 124 del Dl Rilancio e al suo ambito di applicazione. Più nello specifico il soggetto istante, un ente non commerciale che provvede all’approvvigionamento di dispositivi medici e attrezzatura sanitaria, ha richiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di applicare il regime Iva di favore previsto dall’articolo 124 a un paniere piuttosto ampio di beni. Si tratta, in particolare, di:

O reagenti ad altri prodotti di consumo alla diagnostica;

O portali o varchi dotati di termocamere per la misurazione della temperatura corporea;

O supporti per i dispenser di disinfettati (i.e. colonnina);

O kit/accessori per il funzionamento delle attrezzature;

O provette non sterili.

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria, al fine di fornire un quadro puntuale dei beni che potranno beneficiare dell’esenzione Iva fino al 31 dicembre 2020 e dell’aliquota al 5% dal 1° gennaio 2021, richiama la precedente circolare 26/E già intervenuta sui beni inclusi nell’alveo delle definizioni contenute nell’elenco dettato dall’articolo 124 del Dl Rilancio. Una lista di beni tassativa che tiene altresì conto dei beni autorizzati dalla commissione Ue con la decisione 491/2020 e per i quali l’agenzia delle Dogane con la circolare n. 12/D del 2020 ha previsto apposite voci. Muovendo dal precedente orientamento di prassi l’Agenzia ha precisato dunque i requisiti per accedere all’aliquota agevolata del 5%. I reagenti, ad esempio, seppur inclusi nella definizione di «strumentazione per la diagnostica», potranno rientrare nel predetto regime solo se ricompresi nelle voci doganali indicate dalla circolare 12/D. Per quanto concerne, invece, i portali o varchi, questi possono essere inclusi nella definizione di “termometri” ma bisognerà prestare attenzione ai fini del regime Iva a che l’attrezzatura venga installata con il sistema di misurazione corporea. I supporti per i disinfettanti, invece, come già precisato nella circolare 26/2020 potranno beneficiare dell’agevolazione ai fini Iva solo se presentino sistemi di fissaggio amovibili. Per i kit/accessori per il funzionamento delle attrezzature non rientrando nell’elenco tassativo dell’articolo 124 non potranno beneficiare del regime Iva. Analogo discorso per le provette non sterili che non possono essere ricomprese nella definizione di «strumentazione per diagnostica Covid-19».

I PUNTI CHIAVE

Il quadro di riferimento

I beni destinati al contrasto alla pandemia con Iva al 5 per cento sono quelli individuati nell'articolo 124 del decreto Rilancio il cui elenco è tassativo e non esemplificativo.

Per alcuni di questi beni, pertanto, si è reso necessario l'intervento dell'Amministrazione finanziaria che con la circolare 26/E del 2020 ha fornito alcuni chiarimenti in merito ad alcune delle definizioni contenute nella norma.

I casi

Vediamo alcuni esempi:

O «dispenser a muro per disinfettanti», la norma ha inteso agevolare i distributori di disinfettanti che presentino elementi di ancoraggio e fissità (ad esempio, al terreno o a muro). Pertanto rientrano in questa categoria anche le piantane dotate di sistemi di fissaggio. Sono di contro escluse tutte le strutture facilmente asportabili, come ad esempio le colonnine di cartone su cui sono posizionati i normali flaconi dotati di dispenser;

O «mascherine Ffp2 e Ffp3» oltre alle mascherine certificate, rientrano anche le mascherine riutilizzabili a condizione che vengano vendute con gli appositi filtri;

O «strumentazione per diagnostica per COVID-19»,

O rientrano in questa definizione anche i saturimetri (pulsossimetri e ossimetri) in quanto sono dispositivi medici che permettono di diagnosticare una sofferenza a carico dell'apparato respiratorio di cui è responsabile COVID-19”. Per poter rientrare nella definizione bisognerà far riferimento alle voci doganali contenute nella circolare 12/D del 2020 (i.e. ex 3002 1300, ex 3002 1400, ex 3002 1500, ex 3002 9090, ex 3822 0000, ex 9018 90, ex 9027 80, ex 9027 8080);

O «termometri», sono inclusi in questa definizione tutti gli strumenti utilizzati
per la misurazione della temperatura corporea (i.e. termoscanner)

O «attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo», rientrano in questa categoria i letti ospedalieri, le tende, ivi incluse quelle in plastica in quanto beni che, in base all'elenco allegato alla decisione (UE) 2020/491 del 3 aprile 2020, sono «attrezzature di ospedali da campo». L'Agenzia delle dogane che ha classificato questi beni alle voci doganali: letti ospedalieri ex 9402 9000, tende 6306 22 00 - 6306 2900, tende di plastica 3926 90 97.

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