L'articolo 30 della legge n. 67/1988, teso a regolamentare il regime Iva applicabile ai prestiti o distacchi di personale dipendente, essendo risultato incompatibile rispetto ai principi comunitari dell'imposta, è stato per alcuni decenni fonte di innesco di contenziosi incardinati presso le diverse giurisdizioni competenti in materia. Ora il decreto Salva Infrazioni (convertito dalla legge 166 del 14 novembre scorso), disponendo l'abrogazione della norma e la contemporanea salvezza dei comportamenti diversamente adottati dai contribuenti al riguardo, rimuove l'interferenza normativa.
La fonte del problema
Occorre premettere che il legislatore con l'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ha previsto che «non sono da intendere rilevanti agli affetti dell'Iva i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo».
Contrariamente alle attese, però, l'anzidetta norma ha dato origine, su tale...